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Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette

Testo in vigore al

Art. 138 Quote esenti

1. Dal reddito complessivo netto, determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000, nonche' una quota di lire 50.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta e' dovuta.

2. Sono considerati a carico:

  1. a) la moglie non legalmente separata;

  2. b) i figli minori non emancipati, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, nonche', in quanto conviventi, i figli naturali non riconosciuti, i figliastri e i trovatelli. La detrazione compete anche per i maggiori di eta' o emancipati qualora siano permanentemente inabili al lavoro ovvero siano tuttora dediti agli studi o ad un tirocinio gratuito e di eta' non superiore a 25 anni;

  3. c) i genitori ed i suoceri ultrasessantenni nonche' la madre e la suocera vedova, in quanto conviventi con il contribuente;

  4. d) i parenti e gli affini del contribuente che abbiano diritto agli alimenti e lo esercitino effettivamente.

3. La detrazione per carichi di famiglia non compete se si tratta di persone in grado di mantenersi con redditi propri dei quali il contribuente non abbia l'usufrutto senza obbligo di rendiconto.

4. Il coniuge separato puo' portare in detrazione dal proprio reddito, in luogo della quota di lire 50.000 per ciascuno dei figli affidati all'altro coniuge, l'intero ammontare dell'annualita' a quest'ultimo effettivamente pagata, in quanto risulti fissata per sentenza o per atto certo. Tale annualita' sara' valutata nella determinazione del reddito complessivo dell'altro coniuge.

Art. 139 Aliquote dell'imposta

1. L'imposta complementare progressiva e' applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva, formulata in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 ed inferiore corrisponda l'aliquota del 2 per cento, al reddito imponibile di lire 5 milioni corrisponda l'aliquota del 6 per cento, ed al reddito imponibile di lire 500.000.000 o superiore corrisponda l'aliquota del 65 per cento.
Le aliquote sono determinate in base alle formule:

2. ___

  1. a) y = 0,023025 \/ x - 0,0000472 x + 0,00874
    per i redditi fino a lire 5.000.000;
    ______

  2. b) y = 0,06 + 0,02652 \/ x - 5
    per i redditi superiori a lire 5.000.000 (ove con x si indica il reddito imponibile in milioni di lire e con y L'aliquota unitaria) e presentano la seguente progressione:

3. Reddito Aliquota
imponibile percentuale
-----------------------------------
240.000 2,00
500.000 2,50
1.000.000 3,17
2.000.000 4,12
3.000.000 4,85
5.000.000 6,00
10.000.000 11,93
20.000.000 16,27
30.000.000 19,26
40.000.000 21,69
50.000.000 23,79
100.000.000 31,85
200.000.000 43,03
300.000.000 51,55
400.000.000 58,71
500.000.000 65,00

4. L'importo dovuto a titolo d'imposta non puo' superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi degli articoli precedenti e la somma di lire 720.000. Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sara' pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi determinati secondo le formule indicate nel presente articolo e recante l'indicazione delle varie cifre di reddito arrotondato, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente.1319

Art. 140 Determinazione dell'aliquota in rapporto a particolari categorie di redditi

1. I redditi percepiti in dipendenza della liquidazione di un'azienda e i redditi inerenti alla realizzazione dello avviamento in caso di cessione dell'azienda si sommano agli altri redditi del contribuente, ai fini della determinazione dell'aliquota, nell'importo risultante dalla divisione del loro ammontare per il numero degli anni rispettivamente trascorsi dall'inizio della gestione aziendale o dalla precedente cessione dell'azienda.

2. Il numero di anni indicato al comma precedente non puo' in alcuni caso superare i cinquanta e si considera pari a cinque qualora non sia accertabile.

3. L'aliquota determinata ai sensi dei commi precedenti si applica al reddito complessivo imponibile, tenuto conto dell'intero importo dei redditi contemplati da quest'articolo.

4. Per le indennita' di licenziamento, di anzianita', di previdenza e per ogni altra somma percepita una volta tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro la imposta complementare e' liquidata separatamente dagli altri redditi del contribuente, sullo stesso ammontare soggetto all'imposta di ricchezza mobile, con l'aliquota corrispondente al quoziente della indennita' globale percepita divisa, per il numero degli anni di servizio prestato.

Art. 141 Accertamento

1. L'accertamento dei redditi del contribuente soggetti alle imposte di ricchezza mobile o sui fabbricati nonche' l'aumento previsto dall'art. 123 spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito.26

2. L'imponibile determinato analiticamente ai fini dell'imposta complementare sul reddito non puo' essere definito con l'adesione del contribuente ai sensi dell'art. 34 se non siano stati definitigli imponibili ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sui fabbricati.

Art. 142 Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione

1. In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applicata sul reddito accertato per l'anno precedente, salvi gli effetti del primo comma dell'art. 141 e salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito.26

Art. 143 Ritenute d'acconto

1. Nei casi previsti dall'art. 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro eccedente le lire 540.000 ragguagliate ad anno la ritenuta dell'1.50 per cento a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.

2. La ritenuta stabilita nel comma precedente deve essere operata anche nei casi previsti dall'art. 126, lettera b):

  1. a) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente le lire 540.000 ragguagliate ad anno;

  2. b) sull'intero ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, sempreche' il totale degli assegni fissi superi le lire 540.000 ragguagliate ad anno;

  3. c) sull'intero ammontare dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione.

3. Nei casi previsti dall'art. 128 deve essere operata sui due terzi delle somme corrisposte a persone fisiche la ritenuta d'acconto per imposta complementare in ragione del 4 per cento.

4. Le ritenute operate nei confronti delle persone indicate nei commi precedenti sono computate in pagamento dell'imposta dovuta dalle persone medesime sul reddito complessivo netto alla cui formazione gli assegni fissi e i compensi concorrono per il loro intero ammontare.2111719

Art. 144 Denuncia di cessazione

1. La denuncia di cessazione prevista dall'art. 30 puo' essere presentata, ai fini dell'imposta complementare, soltanto in caso di morte del contribuente.

Titolo VII. Imposta sulle societa'

Art. 145 Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto dell'imposta e' il possesso di un patrimonio o di un reddito da parte di soggetti tassabili in base al bilancio nonche' di societa' ed associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione, ancorche' non tassabili in base al bilancio.

Art. 146 Aliquota

1. L'imposta e' dovuta in ragione del 7,50 per mille del patrimonio imponibile e del 15 per cento della parte del reddito complessivo eccedente il sei per cento del detto patrimonio.

Art. 147 Patrimonio imponibile

1. Il patrimonio imponibile e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:

  1. a) capitale sottoscritto e versato delle societa' o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio;

  2. b) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura risultanti dal bilancio e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passivita' od a favore di terzi;

  3. c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.

2. Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:

  1. a) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;

  2. b) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo gia' decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile.

3. Il patrimonio imponibile delle societa' ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio e' costituito dall'ammontare complessivo dei capitali destinati ad operazioni o comunque impiegati nel territorio dello Stato risultanti al 31 dicembre.

Art. 148 Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:

  1. a) reddito di ricchezza mobile di categoria B, determinato ai fini della relativa imposta, esclusa la compensazione prevista dall'articolo 112;

  2. b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, rivalutati con i coefficienti previsti dalla lettera a) dell'art. 135;

  3. c) redditi dei fabbricati, determinati ai fini della relativa imposta;

  4. d) somme percepite a titolo di distribuzione o ripartizione degli utili di societa' ed associazioni di ogni tipo;

  5. e) interessi attivi non compresi nella determinazione del reddito di ricchezza mobile di categoria D del soggetto;

  6. f) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della societa' o dell'ente od a soci, quando eccedano le normali retribuzioni e siano stati ammessi in detrazione nella determinazione del reddito di ricchezza mobile di categoria B del soggetto;

  7. g) redditi esenti dalle relative imposte, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta, determinati con i criteri valevoli ai fini delle imposte medesime;

  8. h) ogni altro reddito non compreso nelle lettere precedenti.

2. Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:

  1. a) le spese, le passivita' e le perdite inerenti alla produzione dei singoli redditi, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi;

  2. b) le imposte ordinarie afferenti i singoli redditi iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Le imposte ordinarie iscritte a ruolo posteriormente alla chiusura della liquidazione od alla trasformazione della societa' si detraggono dal reddito complessivo dell'ultimo esercizio al quale e' applicata l'imposta sulle societa';

  3. c) le perdite dell'esercizio, se ed in quanto risultanti a norma delle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

3. Si applica la disposizione dell'art. 93.

4. Nei confronti delle societa' ed associazioni estere operanti in Italia le disposizioni dei commi precedenti si applicano con riferimento agli elementi attivi e passivi considerati dalle disposizioni stesse in quanto riferibili all'impiego nel territorio dello Stato dei capitali indicati dal terzo comma dell'art. 147 o comunque alla stabile organizzazione del soggetto nel territorio dello Stato.

Art. 149 Riduzione dell'imposta in caso di perdita complessiva

1. Se la somma degli elementi attivi indicati nel primo comma dell'articolo precedente e' inferiore a quella degli elementi passivi detraibili ai sensi del secondo comma, l'imposta e' ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra la differenza e l'ammontare del patrimonio imponibile.

2. La riduzione non puo' in alcun caso superare il novanta per cento dell'imposta.

Art. 150 Accertamento

1. Il patrimonio ed il reddito imponibili dei soggetti tassabili in base al bilancio sono determinati sulla base delle risultanze dei bilanci.

2. L'accertamento dei redditi soggetti all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sui redditi dei fabbricati e l'aumento previsto dall'art. 123 spiegano automatica efficacia ai fini della imposta sulle societa'. Nei confronti dei soggetti in liquidazione la differenza del reddito di ricchezza mobile risultante dal conguaglio previsto dal primo comma dell'art. 125 e' imputata in parti uguali a ciascuno degli esercizi compresi nel periodo di liquidazione L'ufficio deve notificare al contribuente la liquidazione dell'imposta fatta in dipendenza del comma precedente.26

Art. 151 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

  1. a) le societa' cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi, le societa' cooperative indicate dalla lettera i) dell'art. 84 e le societa' cooperative di servizi tra coltivatori diretti, a condizione che il capitale sociale versato non superi i quattro milioni di lire ed il patrimonio imponibile non superi gli otto milioni e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettera a) e b) del predetto art. 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;

  2. b) le societa' cooperative a responsabilita' illimitata sempreche' forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci e non compiano operazioni con estranei oltre i limiti in cui sono espressamente previste dalle leggi speciali;

  3. c) le regioni, le province, i comuni e relativi consorzi e le camere di commercio;

  4. d) le aziende dello Stato, di cui agli articoli 145 e 146 del Regolamento sulla contabilita' dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' quelle delle regioni, delle province e dei comuni e relativi consorzi, in quanto gestiscano di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;16

  5. e) i consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche e le partecipanze e universita' agrarie;

  6. f) l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione I.N.A.-Casa, gli istituti autonomi per le case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi;

  7. g) le opere pie, gli enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale e le societa' di mutuo soccorso;

  8. h) gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini ne' attivita' di lucro;

  9. i) gli enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

  10. l) la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 152 Applicazione dell'imposta alle cooperative

1. Per le cooperative e loro consorzi indicati alla lettera a) del precedente articolo, quando pur sussistendo le altre condizioni il capitale o il patrimonio superano i limiti ivi indicati; nonche' per le cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizioni legislative a fini di utilita' sociale o di pubblico interesse, l'imposta si applica sul patrimonio eccedente i cinque milioni e l'aliquota sulla parte di reddito che eccede il sei per cento del patrimonio determinato ai sensi dell'art. 147 e' ridotta al 7,50 per cento.

Art. 153 Riduzione d'imposta per gli istituti e le aziende di credito

1. L'imposta e' ridotta del venticinque per cento nei confronti delle aziende ed istituti di credito.

Art. 154 Riduzione d'imposta per le societa' finanziarie

1. L'imposta e' ridotta del venticinque per cento nei confronti delle societa' ed enti che rispondono ai seguenti requisiti:

  1. a) non abbiano per oggetto statutario attivita' diverse dall'assunzione di partecipazioni in altre societa' od enti, dal finanziamento o dal coordinamento tecnico e finanziario delle societa' od enti nei quali partecipano, dalla compravendita, possesso, gestione o collocamento di titoli pubblici o privati;

  2. b) non svolgano di fatto altre attivita' al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera a);

  3. c) posseggano titoli azionari a quote di partecipazione in societa' a responsabilita' limitata per un importo che risulti secondo il bilancio non inferiore al sessanta per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nel bilancio medesimo;

  4. d) iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;

  5. e) siano iscritti in apposito albo presso il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito.

2. La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio della societa' o ente, sulle cui risultanze e' commisurata l'imposta, e' venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera d) del primo comma.

3. La riduzione prevista dai commi precedenti compete nella misura del quaranta per cento alle societa' ed enti a partecipazione statale.

Art. 155 Tenuta dell'albo e disciplina dell'iscrizione

1. Il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito provvede alla tenuta dell'albo previsto dal precedente articolo.

2. Possono chiedere l'iscrizione nell'albo le societa' e gli enti che rispondano al requisito indicato alla lettera a) del primo comma dell'articolo precedente, il cui ultimo bilancio approvato risponda al requisito indicato alla lettera d), e che durante tutto il corso dell'esercizio al quale tale bilancio si riferisce si trovino nelle condizioni indicate alle lettere b) e c).

3. Il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito decide sulle richieste di iscrizione, con provvedimento motivato, che deve essere comunicato alla societa' o ente richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta d'iscrizione e' pervenuta.

4. L'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente. La cancellazione dall'albo viene disposta dal Servizio di vigilanza sulle aziende di credito con provvedimento motivato da comunicare alla societa' o ente.

5. Contro il provvedimento che nega l'iscrizione o che dispone la cancellazione la societa' o ente interessato puo' ricorrere al Consiglio di Stato.

6. Le societa' e gli enti iscritti nell'albo devono trasmettere al Servizio di vigilanza sulle aziende di credito copia di tutte le modificazioni dei propri statuti, copia del bilancio, del conto profitti e perdite, delle relazioni annuali nonche' le situazioni periodiche che siano richieste dal Servizio.

7. Il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito svolge a mezzo di propri funzionari, anche su richiesta del Ministero delle finanze, le ispezioni presso le societa' ed enti che chiedano l'iscrizione o che siano iscritti nell'elenco, al fine di accertare i requisiti richiesti alle lettere b) e c) dell'articolo precedente.

Titolo VIII. Imposta sulle obbligazioni

Art. 156 Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto dell'imposta e' l'esistenza di obbligazioni e titoli similari emessi nello Stato da soggetti tassabili in base al bilancio nonche' da societa' ed associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione ancorche' non tassabili in base al bilancio.

2. L'imposta e' dovuta dai soggetti che hanno emesso i titoli, con facolta' di rivalsa verso i possessori. La facolta' di rivalsa non si applica per l'imposta relativa a titoli emessi prima del 26 agosto 1954.

Art. 157 Aliquota

1. L'imposta e' dovuta in ragione del 5 per mille del valore imponibile dei titoli.

Art. 158 Valore imponibile

1. L'imposta si commisura sul valore complessivo dei titoli risultanti dal bilancio del soggetto, ridotto alla meta' per i titoli emessi nel secondo semestre dell'esercizio.

2. Il valore dei titoli e' determinato in base all'ultimo prezzo di compenso di borsa anteriore alla chiusura dell'esercizio del soggetto ovvero, per i titoli non quotati in borsa e per quelli che pur essendo quotati non hanno avuto prezzi di compenso, in base al valore nominale.

3. Nei confronti delle societa' ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio si ha riguardo ai titoli risultanti al 31 dicembre.