Sez. L, Sentenza n. 19412 del 23/09/2011 (Rv. 618910 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Disciplina ex art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Limiti - Ente foreste della Regione Sardegna - Personale dipendente - Esercizio temporaneo di mansioni superiori - Diritto all'assegnazione definitiva delle mansioni superiori - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA
Al personale dipendente dell'Ente foreste della Sardegna, istituito con legge reg. 9 giugno 1999, n. 24, a seguito della soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, trova applicazione - in ragione del richiamo contenuto nell'art. 2, Comma quarto, della stessa legge n. 24/1999 - la legge reg. 19 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina in generale del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, ed in particolare il suo art. 36, commi 3 e 9, che prevede che in caso di assegnazione temporanea a mansioni superiori il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di espletamento delle medesime, ma, in deroga all'art. 2103 del codice civile, non anche il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sardegna 13/06/1989 num. 40 art. 1, Legge Reg. Sardegna 13/11/1998 num. 31 art. 36, Legge Reg. Sardegna 09/06/1999 num. 24 art. 2, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)