Sez. 3, Ordinanza n. 11409 del 27/04/2026 (Rv. 678668-01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITA' GIUDIZIARIA (DUPLICITA' DI GRADI DI GIURISDIZIONE) - CORTE DI CASSAZIONE | Giudice del merito - Operazione interpretativa - Evocazione di un precedente orientamento giurisprudenziale conforme - Applicazione indebita del principio stare decisis - Esclusione - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITA' GIUDIZIARIA (DUPLICITA' DI GRADI DI GIURISDIZIONE) - CORTE DI CASSAZIONE
La circostanza che, per confortare l'operazione interpretativa compiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conforme orientamento giurisprudenziale, non si traduce in una indebita applicazione del principio dello stare decisis, in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge. (Fattispecie in tema di risarcimento dei danni lamentati da medici specializzandi, in cui la sentenza impugnata, al fine di individuare il dies a quo del termine prescrizionale, a conforto dell'esegesi dell'art.11 della l. n. 370 del 1999, aveva richiamato conformi orientamenti giurisprudenziali di legittimità ).
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Costituzione art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)