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Sez. 3, Sentenza n. 909 del 24/03/1972 (Rv. 357164 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI - LETTERALITA, AUTONOMIA ED ASTRATTEZZA DEI TITOLI DI CREDITO - CONSEGUENZE - INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO - INESISTENZA, MODIFICAZIONE OD ESTINZIONE DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - ONERE PROBATORIO DEL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1972-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357164-01

TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI - LETTERALITA, AUTONOMIA ED ASTRATTEZZA DEI TITOLI DI CREDITO - CONSEGUENZE - INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO - INESISTENZA, MODIFICAZIONE OD ESTINZIONE DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - ONERE PROBATORIO DEL DEBITORE.*

Le caratteristiche della letteralita, dell'autonomia e dell'astrattezza dei titoli di credito, se assumono particolare rilievo nei riguardi dei terzi estranei al rapporto fondamentale, verso i quali l'obbligazione cartolare e rigorosamente limitata dai connotati suddetti, incidono, tuttavia, sia pure in modo meno drastico, anche sui rapporti fra le stesse parti. In particolare, l'astrattezza dei titoli di credito determina, fra le parti, un'inversione dell'Onere probatorio in ordine alla sussistenza ed all'opponibilita di determinate eccezioni causali e di rapporti extracartolari, nel senso che incombe al debitore provare l'inesistenza del rapporto fondamentale, ovvero di circostanze modificative o estintive delle attribuzioni patrimoniali che a queste si riferiscono.*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 21, Cod. Civ. art. 1993

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)