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Sez. 2, Sentenza n. 18607 del 16/04/2010 Ud. (dep. 17/05/2010) Rv. 247540 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Differenza dalla ricettazione - Elemento oggettivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247540-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente ed il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene, in quanto, mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto. (Fattispecie avente ad oggetto il denaro provento dell'attività di "spaccio" di stupefacenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)