diritto.io

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri

Testo in vigore al

Art. 123 Concorsi di assunzione per capo dei servizi sanitari ausiliari e di direzione didattica

1. Per i concorsi a posti di capo dei servizi sanitari ausiliari sono richiesti requisiti analoghi a quelli previsti per capo-sala ed inoltre una anzianita' di regolare servizio non inferiore a tre anni in qualifica di caposala presso ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie.

2. Il programma del concorso per titoli ed esami e' il seguente:

  1. 1) prova scritta su argomenti di organizzazione dei servizi di assistenza infermieristica;

  2. 2) prova pratica: svolgimento di una conversazione di aggiornamento professionale per personale infermieristico su di un argomento proposto dalla commissione;

  3. 3) prova orale di igiene e tecnica ospedaliera; regolamento dell'ospedale.

3. Per i concorsi a posti di direttore e vice direttore didattici i requisiti sono analoghi a quelli richiesti per l'ammissione al concorso di capo-sala con le seguenti aggiunte:

  1. 1) possesso di un titolo di scuola media superiore;

  2. 2) possesso del diploma di abilitazione a mansioni direttive.

4. La commissione esaminatrice ha la stessa composizione di quella del personale di assistenza diretta di cui all'art. 120 sostituendo al primario il provveditore agli studi o un funzionario da lui delegato. Le prove d'esame sono le seguenti:

  1. 1) prova scritta su argomenti attinenti l'organizzazione delle
    scuole infermieristiche ed allo svolgimento pedagogico dei programmi;

  2. 2) prova pratica: svolgimento di una lezione di tecnica
    infermieristica;

  3. 3) prova orale: igiene e tecnica ospedaliera; legislazione sulle professioni sanitarie ausiliarie.

5. La commissione ha a disposizione 100 punti per entrambi i concorsi.

6. La ripartizione e' analoga a quella prevista per i concorsi di assistente sanitaria visitatrice ed assistente sociale.1

Capo VI. Concorsi di assunzione del personale esecutivo

Art. 124 Concorsi di assunzione per il personale esecutivo

1. I requisiti di ammissione, la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalita' dei concorsi per il personale esecutivo, sono rinviati ai regolamenti organici degli enti ospedalieri.

Titolo VI. Internato dei neo laureati

Art. 125 Misura dell'assegno mensile

1. I laureati ammessi all'internato hanno diritto ad un assegno mensile pari al terzo dello stipendio minimo attribuito all'assistente di ruolo ospedaliero esclusa ogni altra indennita'.

Titolo VII. Norme finali e transitorie

Art. 126

1. I sanitari in servizio di ruolo possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito della idoneita' nazionale o regionale.

2. I sanitari che abbiano conseguito la idoneita' nella corrispondente qualifica o disciplina in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 9 agosto 1954, n. 653, e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al relativo esame di idoneita', possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso della idoneita' nazionale o regionale.

3. Gli aiuti dirigenti di ruolo che siano in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di idoneita' a primario possono partecipare ai concorsi di assunzione in detta qualifica della stessa disciplina a prescindere dal possesso dell'idoneita' nazionale.

4. Il Ministro per la sanita' predispone distinti elenchi dei sanitari di cui ai precedenti commi secondo la qualifica e la disciplina.

5. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata domanda di inclusione negli elenchi predetti.

6. I servizi prestati dai sanitari ospedalieri in dipendenza di nomina conseguita a seguito di pubblico concorso ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della legge 9 agosto 1954, n. 653, sono considerati a tutti gli effetti servizi di ruolo, ancorche' non siano stati istituiti i ruoli relativi.

7. I servizi prestati presso ospedali gia' classificati di prima, seconda e terza categoria, sono equiparati a quelli prestati rispettivamente negli ospedali regionali, provinciali e di zona.

Art. 127

1. I concorsi, i cui termini per la presentazione delle domande di ammissione siano scaduti prima della entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine con la procedura della legge vigente alla data del bando.

Art. 128

1. Il personale ospedaliero della carriera esecutiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, occupi, per incarico formale dell'amministrazione, da almeno 5 anni, un posto di ruolo vacante o di nuova istituzione, puo' essere nominato in ruolo, mediante concorso interno riservato da espletarsi a norma di regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, anche in difetto del titolo di studio prescritto per il posto occupato.

2. Gli enti ospedalieri devono, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determinare le proprie piante organiche tenendo presenti le effettive necessita' di servizio e l'esistenza di personale non di ruolo assunto per esigenze di carattere permanente.

3. I posti di ruolo che risultino vacanti, salvo per il personale delle carriere direttive, sono conferiti, in sede di prima applicazione del presente decreto, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1968, mediante concorso interno da espletarsi con le modalita' previste dalle norme contenute nel presente decreto a nei regolamenti dei singoli enti.

Art. 129

1. Gli istituti e gli enti i cui ospedali siano stati classificati ai sensi del quinto e sesto comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ove i propri ordinamenti siano equipollenti alle disposizioni del presente decreto, possono ottenere, a domanda, con decreto del Ministro per la sanita', l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali di uguale classifica, amministrati da enti ospedalieri.

Art. 130

1. Il servizio non di ruolo prestato dagli aiuti ed assistenti ospedalieri od universitari che all'entrata in vigore del presente decreto siano in servizio di ruolo, di incaricato, di straordinario o di volontario, e' equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' nazionali e regionali banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione che saranno banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Limitatamente al primo triennio di applicazione del presente decreto, il periodo d'anzianita' di laurea richiesta per l'ammissione agli esami di idoneita' di cui agli articoli 69 e seguenti e' ridotto di un anno.

Art. 131

1. Nella prima applicazione del presente decreto, ai fini dell'ammissione al concorso di assunzione al posto di direttore tecnico o di coadiutore tecnico, il servizio non di ruolo prestato presso ospedali o universita' da laureati non medici e' valutato come servizio di ruolo.

Art. 132

1. Fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti l'ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di personale sanitario ausiliario e tecnico, ai fini della ammissione ai concorsi di assunzione, saranno considerati idonei i seguenti titoli di studio:

  1. 1) terapisti della riabilitazione:

    1. 1) diploma di scuola speciale universitaria, alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;

    2. 2) diploma di infermiere professionale e diploma di corso di specializzazione in fisiochinesiterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1090;

    3. 3) diploma di corso, almeno annuale, riconosciuto dalle autorita' competenti, al quale si accede con diploma di scuola media di primo grado;

  2. 2) dietisti:

    1. 1) diploma di scuola di dietologia ospedaliera ufficialmente riconosciuta;

    2. 2) diploma di economa dietista conseguito presso Istituti tecnici femminili accompagnato da certificato di tirocinio ospedaliero;

    3. 3) diploma di infermiere specializzato in dietetica ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1090;

  3. 3) tecnico di laboratorio medico:

    1. 1) diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;

    2. 2) titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

    3. 3) titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico;

    4. 4) titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico;

  4. 4) assistente sociale:

    1. 1) titolo rilasciato da una scuola di durata triennale alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado.

Art. 133

1. L'attivita' presso le case di cura private da parte dei medici ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito e' consentita fino a quando l'ente ospedaliero non abbia assicurato la disponibilita' di appositi ambienti qualitativamente idonei, a giudizio dell'amministrazione, per l'esercizio dell'attivita' professionale allo interno dell'ospedale e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 1975, di cui all'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 134

1. L'adeguamento dei servizi ospedalieri di cui alle prescrizioni dei decreti previsti dall'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, deve essere gradualmente attuato secondo le indicazioni del piano nazionale e del piano regionale ospedaliero, fermi, in ogni caso, i criteri stabiliti dall'art. 32 della legge medesima per la determinazione della retta giornaliera di degenza.

Art. 135

1. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - RIPAMONTI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 56. - GRECO