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Sez. 2 - , Ordinanza n. 32108 del 09/12/2019 (Rv. 656210 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Negozio fiduciario relativo a beni immobili - Intestazione fiduciaria di quote societarie - Forma scritta - Necessità.
Stato
decisa il 2019-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656210-01

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI

Il "pactum fiduciae" esige la forma scritta "ad substantiam" qualora comporti il trasferimento, sia pure indiretto, di un bene immobile; deve, pertanto, essere stipulato per iscritto anche il patto fiduciario comportante il trasferimento indiretto di un immobile attraverso l'intestazione della quota di partecipazione alla società proprietaria del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)