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Sez. L, Sentenza n. 3086 del 13/03/1992 (Rv. 476245 - 01)

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere | INPS - Dirigente della sede provinciale - Rapporti in materia di dette violazioni e deliberazioni circa l'irrogazione della relativa sanzione - Emissione conseguente dell'ordinanza - Ingiunzione - Competenza del dirigente - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476245-01

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere

Fra le attribuzioni del dirigente della sede provinciale dell'INPS - relativamente alle quali quest'ultimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, secondo comma del d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 e 2, secondo comma della legge 8 marzo 1985 n. 72, ha rappresentanza giuridica dell'Istituto nei confronti del terzo - è da ricomprendere ex lege ed a prescindere da specifica delega del presidente dell'Istituto medesimo, quella concernente l'emissione della ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 35 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in quanto tale norma, richiamando, al riguardo, l'art. 18 della medesima legge e, per il tramite di esso, il precedente art. 17, ha l'effetto di determinare la competenza di detto organo periferico dell'istituto previdenziale a ricevere ed istruire i rapporti in materia di infrazioni concernenti l'obbligazione contributiva e, conseguentemente, anche quella di deliberare l'irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1972 num. 748 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 08/03/1985 num. 72 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)