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Sez. 3, Sentenza n. 2562 del 20/10/1966 (Rv. 324931 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO E DELLA MEMORIA - EFFETTI IN RELAZIONE ALLE SPESE.*
Stato
decisa il 1966-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324931-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO E DELLA MEMORIA - EFFETTI IN RELAZIONE ALLE SPESE.*

In caso di inammissibilita del controricorso, non possono essere liquidati al resistente vittorioso i relativi onorari e spese, data l'invalidita processuale dell'atto; ne alcuna liquidazione a suo favore puo farsi con riferimento all'eventuale memoria, essendo pure questa inammissibile per effetto dell'inammissibilita del controricorso, riguardo al quale essa esplica una mera funzione illustrativa e chiarificatrice. Tuttavia, qualora al difensore del resistente vittorioso sia stata conferita regolare procura, questi ha diritto, data la validita processuale dell'atto, al rimborso delle relative spese ed inoltre, nell'eventualita che lo stesso difensore, a cio abilitato dal mandato ad litem, abbia discusso la causa alla pubblica udienza, pure al rimborso degli onorari, inerenti alla discussione orale nonche allo studio della controversia, che la discussione orale logicamente presuppone.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)