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Sez. 1, Sentenza n. 5786 del 15/05/1992 (Rv. 477228 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni | Contribuente tassabile in base a bilancio - Cessione di merci - Annotazioni su "brogliacci" - Trascrizione nelle scritture ufficiali - Omissione - Conseguenze - Imponibile - Accertamento induttivo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477228-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni

Nei confronti di contribuente tassabile in base a bilancio, il quale abbia tenuto doppia contabilità omettendo di trascrivere nelle scritture ufficiali le annotazioni compiute su "brogliacci" in ordine alla cessione di merci, (nella specie, per decorso del termine previsto per le registrazioni dagli artt. 21-24 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633) è legittimo l'accertamento in rettifica eseguito dall'ufficio finanziario col sistema induttivo, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, prescindendo cioè dalle risultanze delle scritture suddette, realizzandosi una irregolarità contabile sostanziale, in quanto la riscontrata omissione costituisce comportamento idoneo a togliere attendibilità alle scritture medesime.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)