Sez. 1, Sentenza n. 13165 del 05/06/2007 (Rv. 599765 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Contestazione della legittimazione passiva - Chiamata del terzo obbligato - Effetto - Estensione automatica della domanda del terzo - Emissione della sentenza nei confronti di quest'ultimo - Ammissibilità - Difetto di domanda dell'attore - Irrilevanza - Vizio di extrapetizione - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
Qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)