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Sez. 4, Sentenza n. 16346 del 19/12/2007 Ud. (dep. 18/04/2008) Rv. 239578 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Pluralità di interventi di imprese affidatarie di lavori diversi in unico cantiere - Posizione di garanzia relativamente ai rischi di tutti coloro che accedano al cantiere per ragioni di lavoro - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239578-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di responsabilità per eventi lesivi correlati alla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve ritenersi che l'art. 4 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, richiamato dall'art. 2, comma primo, lett. f ter), e dall'art. 9, comma primo lett. c bis), D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, nel catalogare gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto in relazione alla natura dell'attività dell'impresa, individui, per il caso di plurimi interventi in un solo cantiere di imprese affidatarie di lavori diversi (complementari o meno che essi siano), una posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti abbiano causa lavorativa di accesso al cantiere, senza riguardo alla esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione (principio affermato, nella specie, con riguardo alla ritenuta responsabilità del titolare di una ditta individuale il quale, incaricato dell'esecuzione di uno scavo in un cantiere nel quale lavoravano anche altre imprese, non aveva adottato le prescritte norme di sicurezza, per cui si era prodotto il franamento di una parete di detto scavo, con conseguente morte di un operaio che ne era stato investito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 2, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)