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Sez. 2 - , Ordinanza n. 3846 del 17/02/2020 (Rv. 657104 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Azione risarcitoria "ex" art. 1669 c.c. - Legittimazione attiva dell'amministratore di condominio - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657104-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE

In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti del costruttore, a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, non può estendersi, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, anche alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)