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Sez. 6, Sentenza n. 48962 del 07/10/2016 Cc. (dep. 18/11/2016) Rv. 268256 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Appello - Esclusione - Violazione degli artt. 3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268256-01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen. - in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.- nella parte in cui non consente l'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere atteso che la scelta operata con la norma denunciata rappresenta esercizio di discrezionalità legislativa, non esorbitante dai confini di compatibilità con il parametro costituzionale, in quanto la sentenza di non luogo a procedere, a differenza di quella di proscioglimento, non è alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio, a sua volta non impugnabile da alcuna delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)