Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18306 del 08/07/2019 (Rv. 654719 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | - Protezione internazionale -Protezione sussidiaria - Art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti - Conflitto armato - Violenza indiscriminata - Minaccia alla vita o alla persona dello straniero - Necessità - Indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia europea.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)