Sez. L, Sentenza n. 11250 del 07/11/1998 (Rv. 520508 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Azione di mero accertamento - Presupposto - Attuale verificarsi della lesione di un diritto - Necessità - Esclusione - Stato di incertezza oggettiva sul rapporto e sul suo contenuto - Sufficienza - Fattispecie relativa alla richiesta della lavoratrice in stato di gravidanza di disporre la sua interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 5 legge 30 dicembre 1971 n. 1204.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
L'interesse ad agire con l'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Conseguentemente nel sistema normativo stabilito dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204, nell'ipotesi che l'Ispettorato del lavoro non accolga la richiesta della lavoratrice in stato di gravidanza di disporre la sua interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, la lavoratrice ha l'interesse ad agire nei confronti del Ministero del lavoro per ottenere una sentenza con la quale venga accertata la sussistenza delle condizioni previste dalla norma indicata, anche se tale accertamento venga chiesto allo scopo dichiarato di chiedere all'INPS il pagamento dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 15 della legge stessa.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)