Sez. 5 - , Ordinanza n. 27595 del 30/10/2018 (Rv. 651073 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ | Fase di accertamento - Modifiche normative - Applicabilità a periodi di imposta precedenti - Violazione del principio di irretroattività della norma tributaria e dell'art. 3 l. n. 212 del 2000 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ
Le modifiche normative concernenti la fase di accertamento dei tributi trovano applicazione anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti, non ponendosi un problema di retroattività della loro efficacia e di violazione dell'art. 3 della l. n. 212 del 2000, in quanto detta fase è regolata dalle disposizioni in vigore all'epoca in cui è compiuta la relativa attività e le modifiche in questione non incidono peraltro sull'obbligazione tributaria e sui suoi presupposti, che restano immutati, ma hanno una valenza solo procedimentale e probatoria.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)