Sez. 1 - , Ordinanza n. 13272 del 16/05/2019 (Rv. 653774 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Reclamo - Intervento "ad adiuvandum" della parte resistente - Ammissibilità - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 18, comma 9, l.fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, anche soltanto "ad adiuvandum" di quest'ultima, essendo sufficiente l'allegazione di un interesse concreto ed attuale in capo al terzo che interviene.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)