Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 1 marzo 1966, causa 48/65
Epigrafe
Nella causa 48-65 promossa dalle società
1) ALFONS LUTTICKE GMBH,
con sede in Colonia-Deutz,
2) DOTT. OTTO SUWELACK NACHF. KG.,
con sede in Billerbeck (Vestfalia),
nella persona del socio accomandatario, sig. Wolfgang Suwelack,
3) KURT SIEMERS & CO.,
con sede in Amburgo,
tutte con l'avvocato Peter Wendt, del foro di Amburgo, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'huissier Félicien Jansen, 21, rue Aldringer,
ricorrenti,
contro
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Jochen Thiesing, in qualità di agente,
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico degli Esecutivi europei, 2, place de Metz,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento di una decisione della Commissione C.E.E. e, in subordine, un ricorso per carenza contro quest'ultima. Entrambe le domande vertono sulla percezione da parte della Repubblica federale di Germania di una tassa di compensazione sui prodotti lattieri importati successivamente al 1o gennaio 1962,
LA CORTE,
composta dai signori :
Ch. L. Hammes, presidente,
A. M. Donner (relatore), A. Trabucchi, R. Lecourt e R. Monaco, giudici,
avvocato generale: J. Gand,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Le società ricorrenti sono specializzate nell'importazione di latte in polvere e di altri prodotti lattieri essiccati (ex voce doganale 0402 della tariffa doganale comune), ed importano regolarmente detti prodotti specie dal Belgio, dalla Francia e dai Paesi Bassi.
paragrafo 2
Le ricorrenti, nel periodo tra il 19 dicembre 1962 ed il 1o luglio 1963, si rivolgevano ripetutamente alla Commissione per farle rilevare come fosse in contrasto col Trattato il fatto che la Repubblica federale di Germania percepiva, dal 1o gennaio 1962, una tassa di compensazione sui prodotti lattieri in polvere importati.
paragrafo 3
Poiché con le loro sollecitazioni non erano riuscite ad ottenere che la Commissione intervenisse nei confronti della Repubblica federale di Germania, il 15 marzo 1965 le ricorrenti presentavano alla Commissione una richiesta formale ai sensi dell'articolo 175, secondo comma, del Trattato C.E.E.
paragrafo 4
In detta lettera, pervenuta alla Commissione il 17 marzo 1965, l'avvocato delle ricorrenti chiedeva alla Commissione :
paragrafo 5
«1. A norma dell'articolo 175, primo comma, del Trattato C.E.E., (di) voler adottare una decisione ove si dichiari che a partire dal 1o gennaio 1962 la Repubblica federale di Germania, percependo una tassa di compensazione del 4 % sulla cifra d'affari relativa all'importazione di latte in polvere e di altri prodotti lattieri essiccati (ex voce doganale 0402 della tariffa doganale comune delle Comunità Europee), viola il divieto di discriminazione sancito dall'articolo 95 del Trattato.
2. (di) Voler applicare nei confronti della Repubblica federale di Germania la procedura contemplata dall'articolo 169 del (Trattato onde ottenere la soppressione, con effetto dal 1o gennaio 1962, della tassa di compensazione sulla cifra d'affari relativa ai prodotti di cui al n. 1.
Invitare la Repubblica federale a presentare le sue osservazioni e, qualora essa non si conformi al parere della Commissione nei termini prescritti, applicare l'articolo 169, paragrafo 2.
3. (di) Informare le ditte interessate circa le decisioni richieste ai nn. 1 e 2.»
paragrafo 6
Con lettera 6 maggio 1965, la Commissione comunicava alle ricorrenti che avrebbe preso posizione al più presto, non appena esaminate le loro richieste.
paragrafo 7
Il 17 maggio 1965, le ricorrenti ricevevano dalla Commissione, per espresso, una lettera del seguente tenore :
paragrafo 8
«COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
Commissione Direzione generale “Concorrenza”
IV/C/4
Bruxelles, 14 maggio 1965 MK/rb
65-03601
Avv.
P. Wendt
2) Hamburg 13
Bieberstrasse 3
Oggetto Percezione di una tassa di compensazione sulla cifra d'affari relativa al latte in polvere e ad altri prodotti lattieri essiccati (ex voce doganale n. 0402 della tariffa doganale) importati nella Repubblica federale di Germania.
Vostro rif Domanda ai sensi dell'articolo 175, secondo comma, del Trattato C.E.E., in data 15 marzo 1965, onde ottenere un intervento della Commissione.
Egregio Avvocato,
con la promulgazione, avvenuta il 31 marzo 1965, della sedicesima legge portante modifica della legge 26 marzo 1965 sulla cifra d'affari (BGBL. I, pag. 156) la quale, con effetto dal 1o aprile 1965, ha fra l'altro ridotto dal 4 al 3 % l'aliquota della tassa di compensazione sul latte in polvere, la Repubblica federale di Germania ha posto termine alla violazione dell'articolo 95, primo comma, del Trattato, violazione rilevata e criticata dalla Commissione. Questa ha quindi rinunciato ad insistere affinché la Repubblica federale di Germania conferisse alla legge un effetto retroattivo dal 1o gennaio 1962, tanto più che dell'aliquota si è interamente tenuto conto ai fini della determinazione della tassa di compensazione contemplata dall'articolo 46 del Trattato C.E.E. per l'importazione di latte non scremato in polvere, come pure — dall'entrata in vigore del regolamento n. 13-64 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1 novembre 1964) — ai fini della determinazione dei prelievi contemplati dall'articolo 2 del regolamento n. 13-64 del 5 febbraio 1964 (Gazzetta ufficiale pag. 549-64).
La Commissione non può condividere l'opinione secondo cui la percezione di una tassa di compensazione sul latte in polvere da parte della Repubblica federale di Germania costituirebbe una violazione dell'articolo 95 del Trattato C.E.E. e la Commissione dovrebbe farla sopprimere integralmente. La Commissione ritiene che la Repubblica federale abbia recentemente adeguato la percentuale della tassa di compensazione sul latte in polvere all'onere fiscale sulla cifra d'affari indirettamente gravante sul latte in polvere di provenienza interna. Quindi la Commissione non ritiene necessario un nuovo intervento. Inoltre la Commissione si permette di far rilevare che detta informazione Le viene fornita senza alcun riconoscimento di obbligo giuridico. Rimane esclusa per le Sue clienti la possibilità di promuovere un ricorso per carenza a norma dell'articolo 175, terzo comma, del Trattato vertente sulle richieste da Lei presentate.
Voglia gradire, ecc…
Il direttore generale “Concorrenza”
P. Verloren van Themaat.»
paragrafo 9
Il 12 luglio 1965 le ricorrenti depositavano in cancelleria il presente ricorso.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Le ricorrenti, nell'atto introduttivo, concludono che piaccia alla Corte :
paragrafo 2
«1. annullare la decisione 14 maggio 1965 destinata alle ricorrenti (e notificata il 17 maggio 1965);
2. — in subordine — dichiarare che la carenza della Commissione CE.E. nei confronti della percezione da parte della Repubblica federale di Germania di una tassa di compensazione sull'importazione dei prodotti lattieri in polvere (ex voce doganale 0402 della tariffa doganale comune), successivamente al 1o gennaio 1962, nonché la carenza dopo che le ricorrenti le hanno rivolto una richiesta il 15 marzo 1965 costituiscono violazione del Trattato;
3. porre le spese a carico della Commissione C.E.E.»
paragrafo 3
Le ricorrenti si sono riservate d'integrare dette conclusioni con una domanda di risarcimento del danno a norma dell'articolo 215 del Trattato C.E.E.
paragrafo 4
La convenuta, nel controricorso depositato il 23 settembre 1965, ha concluso che piaccia alla Corte :
paragrafo 5
a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, statuire in via preliminare sulla ricevibilità del ricorso;
dichiarare il ricorso irricevibile e porre le spese a carico delle ricorrenti.
paragrafo 6
Nelle osservazioni presentate il 26 novembre 1965, le ricorrenti concludono che la Corte voglia :
paragrafo 7
astenersi dallo statuire in via preliminare sulla ricevibilità del ricorso a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura;
in su bordine, rinviare al merito;
in ulteriore subordine, dichiarare ricevibile il ricorso.
paragrafo 8
Nella fase orale le ricorrenti hanno chiesto la condanna alle spese della convenuta anche nel caso in cui il loro ricorso venisse dichiarato irricevibile, avendole essa indotte in errore con la natura equivoca della lettera 14 maggio 1965.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi egli argomenti delle parti relativi all'eccezione d'irricevibilità
paragrafo 1
La convenuta assume che tanto la domanda principale quanto le subordinate sono irricevibili.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi egli argomenti delle parti relativi all'eccezione d'irricevibilità › A — Sulle conclusioni principali
paragrafo 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità delle conclusioni del ricorso principale poiché la lettera della direzione generale «Concorrenza» in data 14 maggio 1965 non costituisce una decisione ai sensi degli articoli 173, secondo comma, e 189, quarto comma, del Trattato C.E.E. e non è pertanto impugnabile.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi egli argomenti delle parti relativi all'eccezione d'irricevibilità › A — Sulle conclusioni principali › Sulla forma della lettera 14 maggio 1965
paragrafo 1
La forma della lettera 14 maggio 1965 metterebbe in evidenza che si tratta di una lettera redatta da un servizio della Commissione, e non di una decisione di questa; dall'intestazione si desume che l'autore è la direzione generale «Concorrenza», il cui direttore generale ha apposto la firma in nome proprio.
paragrafo 2
La lettera reca un numero di protocollo della direzione generale IV e, sotto la data, delle iniziali di segreteria che renderebbero evidente che il documento è stato redatto da uno dei servizi della direzione generale «Concorrenza».
paragrafo 3
La lettera è stata firmata in nome proprio da un funzionario della Commissione e non, secondo i dettami dell'articolo 12, terzo comma, del regolamento interno della Commissione, dal presidente o da un altro membro della Commissione stessa cui l'articolo 24 del regolamento interno conferisce competenza ad hoc.
paragrafo 4
A norma del Trattato, la Commissione adotta le sue decisioni con la maggioranza prescritta dall'articolo 163; dette decisioni sono vincolanti in tutti i loro elementi per i soggetti cui sono destinate; sarebbe evidente che il contenuto della lettera 14 maggio 1965 non ha costituito oggetto di deliberazione della Commissione né si è inteso attribuirgli conseguenze giuridiche, in quanto la lettera si limita a fornire chiarimenti.
paragrafo 5
L'invio della lettera per espresso da parte dei servizi della Commissione, onde osservare, il termine di due mesi stabilito dall'articolo 175, secondo comma, del Trattato, non permetterebbe di trarne illazioni circa l'indole giuridica della comunicazione.
paragrafo 6
Onde evitare ogni malinteso, la direzione generale «Concorrenza» ha del resto sottolineato nell'ultima frase che si trattava di una lettera puramente informativa.
paragrafo 7
Le ricorrenti sostengono che la direzione generale «Concorrenza» avrebbe proprio agito in nome della Commissione, com'era suo dovere; sarebbe inoltre giuridicamente irrilevante il fatto che il direttore generale della «Concorrenza», che agiva evidentemente per delega della Commissione, abbia impiegato o meno la formula «per la Commississione».
paragrafo 8
Sarebbe incontestato, specie nella dottrina tedesca del diritto pubblico, che i regolamenti interni dei supremi organi esecutivi o dell'organo legislativo non devono essere considerati norme giuridiche; il riferimento della convenuta alle disposizioni formali degli articoli 12 e 24 del suo regolamento interno non sarebbe dunque pertinente; inoltre l'argomentazione della convenuta farebbe astrazione totale dall'articolo 27, a norma del quale la Commissione può autorizzare dei funzionari, a titolo individuale, ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle sue decisioni.
paragrafo 9
Non sarebbe dunque sufficiente invocare la forma per contestare l'indole di decisione della lettera 14 maggio 1965.
paragrafo 10
Inoltre la natura di un atto non potrebbe essere determinata dalle intenzioni dell'autore.
paragrafo 11
Sarebbe invece necessario esaminare quale sia l'effetto della comunicazione della Commissione nei confronti del destinatario.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi egli argomenti delle parti relativi all'eccezione d'irricevibilità › A — Sulle conclusioni principali › Sul contenuto della lettera 14 maggio 1965
paragrafo 1
La convenuta assume che non è nemmeno possibile dedurre dal contenuto della lettera 14 maggio 1965 che il documento costituisca una decisione impugnabile in quanto una lettera diretta ad un singolo onde informarlo che la Commissione non ritiene di easudire la sua richiesta di dar corso al procedimento di cui all'articolo 169, non produrrebbe alcun effetto giuridico per il destinatario; il provvedimento inoltre né lo vincolerebbe né l'autorizzerebbe ad assumere un determinato atteggiamento, né conterrebbe statuizioni vincolanti relativamente alla sussistenza o meno di un diritto soggettivo. La risposta, qualunque essa sia, non avrebbe importanza per la situazione giuridica del destinatario.
paragrafo 2
La situazione potrebbe solo mutare nel caso in cui, in determinate ipotesi, il singolo avesse il diritto di esigere dalla Commissione l'instaurazione del procedimento previsto all'articolo 169; ma ciò non si verificherebbe nel caso specifico. L'articolo 169 dispone che la Commissione emani un parere motivato se ritiene che uno Stato membro sia venuto meno ad uno degli obblighi imposti dal Trattato.
paragrafo 3
D'altro canto, la lettera 14 maggio 1965 non potrebbe esser considerata come decisione in quanto in nessun caso il provvedimento che la Commissione avrebbe potuto emanare accogliendo le richieste dei ricorrenti sarebbe stato una decisione.
paragrafo 4
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, un rifiuto implicito o esplicito sarebbe impugnabile solo se l'atto positivo che l'autorità omette di emanare è di per sé impugnabile; quindi, posto che il parere motivato richiesto dalle ricorrenti non era vincolante e non era impugnabile, il principio dovrebbe essere applicato anche alla dichiarazione con cui la Commissione rende noto che non intende emettere tale parere. La conclusione sarebbe ancor più evidente nel caso in cui la richiesta delle ricorrenti avesse principalmente lo scopo di far invitare la Repubblica federale di Germania a presentare le sue osservazioni a norma dell'articolo 169, primo comma.
paragrafo 5
Le ricorrenti deducono che la convenuta sostiene a torto che la lettera del 14 maggio 1965«non conterrebbe statuizioni vincolanti relativamente alla sussistenza o meno di un diritto soggettivo». Infatti la frase «la Commissione non ritiene necessario un nuovo intervento» rivelerebbe chiaramente il proposito della Commissione di astenersi da qualsiasi azione in un determinato caso particolare e di rifiutarsi di esercitare i suoi poteri in accogliménto della domanda rivoltale. A questo proposito sarebbe irrilevante esaminare se la lettera prescriva alle ricorrenti un determinato comportamento.
paragrafo 6
Onde stabilire se il ricorso è ricevibile, sarebbe quindi sufficiente che le ricorrenti affermino che la lettera del 14 maggio costituisce una decisione; le ricorrenti ricordano d'altro canto che i termini «informazione» e «decisione» non costituiscono un'antinomia in quanto un'informazione può benissimo costituire una «decisione» (in tedesco «Verwaltungsakt» — atto amministrativo).
paragrafo 7
Non sarebbe quindi necessario accertare se l'instaurazione del procedimento di cui all'articolo 169 del Trattato C.E.E. e l'astensione da ogni decisione, a norma dell'articolo 175, costituiscano una decisione. La risoluzione di applicare la procedura di cui all'articolo 169 costituirebbe almeno una decisione, indipendentemente dal carattere di decisione del successivo parere. Anche non condividendo l'opinione generale secondo cui gli atti contemplati dall'articolo 175 sarebbero decisioni, rimarrebbe assodato che la domanda delle ricorrenti al punto 3 delle loro conclusioni si risolve sempre nella richiesta di una decisione.
paragrafo 8
Sarebbe indifferente sapere se spettasse o meno alle ricorrenti il diritto di richiedere alla Commissione C.E.E. l'emanazione di una decisione; l'unico elemento determinante sarebbe l'emanazione della decisione da parte della Commissione.
paragrafo 9
Le ricorrenti assumono inoltre che la tesi della convenuta secondo cui essa sarebbe libera di procedere all'applicazione della procedura a norma dell'articolo 169, è inesatta. A norma dell'articolo 169, la Commissione sarebbe tenuta ad instaurare la procedura nello stesso momento in cui si sono verificati tutti i presupposti relativi. Ammettendo in ipotesi l'applicabilità diretta («self-execution») dell'articolo 12 del regolamento 13-64, nonché dell'articolo 95 del Trattato C.E.E., la Repubblica federale, riscuotendo una tassa di compensazione sui prodotti lattieri avrebbe cionondimeno violato il Trattato, quindi la Commissione dovrebbe procedere a norma dell'articolo 169. Omettendo di fare ciò, la Commissione violerebbe a sua volta il Trattato, come si desume dal combinato disposto degli articoli 155 e 169. Ciò premesso, resterebbe inconcepibile come la Commissione possa qualificare «atto puramente interno» la decisione riguardante l'instaurazione di un procedimento a norma dell'articolo 169 nei confronti della Repubblica federale mediante adozione delle misure relative.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi egli argomenti delle parti relativi all'eccezione d'irricevibilità › B — Sulle conclusioni subordinate
paragrafo 1
La convenuta sostiene che le conclusioni in subordine delle ricorrenti (ricorso per carenza) vanno pure disattese. A norma dell'articolo 175, il ricorso per carenza di un singolo presupporrebbe tra l'altro che l'istituzione convenuta abbia omesso, in violazione del Trattato, d'indirizzare al ricorrente un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
paragrafo 2
Nella domanda del 15 marzo 1965 le ricorrenti avrebbero richiesto alla Commissione tre atti distinti.
paragrafo 3
Rifiutando di adottare la decisione interna richiesta al punto 1 della lettera delle ricorrenti, la convenuta non avrebbe violato il Trattato, che non contempla simili decisioni ed a maggior ragione non attribuisce loro effetti giuridici.
paragrafo 4
Al punto 2 della loro domanda le ricorrenti hanno richiesto alla Commissione di applicare il procedimento di cui all'articolo 169 nei confronti della Repubblica federale di Germania.
paragrafo 5
Sia il tenore che l'interpretazione dell'articolo 169 escluderebbero per i singoli la legittimazione a richiedere alla Commissione un'azione in tal senso.
paragrafo 6
La Commissione può applicare detto procedimento, pur non potendo assolutamente i singoli costringerla all'applicazione. Nella fattispecie, i singoli che suggeriscono l'applicazione del procedimento in questione non potrebbero denunziare la violazione del Trattato in caso di rifiuto della Commissione. In ogni caso, non sussiste violazione del Trattato nei loro confronti.
paragrafo 7
Non avrebbe alcuna importanza l'accertare se le ricorrenti siano o meno legittimate ad esigere di esser tenute al corrente circa i provvedimenti adottati o no (punto n. 3 della richiesta delle ricorrenti) poiché la Commissione avrebbe loro dato risposta entro un termine ragionevole (lettera della direzione generale «Concorrenza» del 14 maggio 1965).
paragrafo 8
La ricevibilità di un ricorso per carenza sarebbe inoltre subordinata al fatto che la Commissione non abbia adottato «un atto che non sia una raccomandazione o un parere».
paragrafo 9
L'articolo 175, terzo comma, ammette il ricorso per carenza solo qualora la Commissione si astenga dall'adottare un atto vincolante, senza che sia necessario appurare se con ciò si debbano intendere altri atti oltre le decisioni.
paragrafo 10
La ricevibilità del ricorso per carenza sarebbe inoltre condizionata dal fatto che l'atto in questione avrebbe dovuto essere «indirizzato alle ricorrenti per la sua indole e per il suo tenore».
paragrafo 11
Nella fattispecie tali presupposti non sussisterebbero.
paragrafo 12
Le ricorrenti contestano che la loro domanda del 15 marzo 1965 (punto 1) ed il ricorso giurisdizionale presuppongano un «atto interno». La Commissione dovrebbe intervenire per reprimere le violazioni del Trattato. A meno che non si voglia sacrificare l'applicazione del Trattato al firmamento politico e all'equilibrio di forze in atto, l'articolo 169 potrebbe essere considerato soltanto una disposizione che costituisce un vero e proprio obbligo giuridico per la Commissione.
paragrafo 13
Le ricorrenti deducono che la dichiarazione della convenuta secondo cui «si può trascurare di accertare se le ricorrenti abbiano diritto ad esser tenute al corrente dei provvedimento emanati o meno» conferma la loro tesi che la lettera del 14 maggio 1965 costituisce un'effettiva decisione.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi egli argomenti delle parti relativi all'eccezione d'irricevibilità › C — Sulle considerazioni generali della convenuta
paragrafo 1
La convenuta ha fatto alcune considerazioni di carattere generale onde corroborare la tesi dell'irricevibilità del ricorso.
paragrafo 2
1. Qualora i singoli fossero legittimati a valersi degli articoli 173 e 175 per impugnare i passi della Commissione in virtù dell'articolo 169, ne risulterebbe in pratica l'applicabilità diretta (self-execution) del diritto comunitario nel suo complesso, indipendentemente dalle distinzioni fatte in proposito dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, ogni soggetto potrebbe impugnare, con un ricorso per annullamento o un ricorso per carenza, qualsiasi presunta mancanza di uno Stato membro ai suoi obblighi comunitari e far definire la questione in sede giurisdizionale.
Tale sistema non corrisponderebbe a quello del Trattato. La Corte stessa avrebbe sempre fatto chiara distinzione tra le disposizioni direttamente applicabili e che possono far sorgere diritti soggettivi e quelle che non hanno tale effetto.
Le ricorrenti contestano di aver avuto l'intenzione di rendere direttamente applicabile il diritto comunitario nel suo complesso. Per quanto le riguarda, esse sono anche del parere che, come ogni cittadino degli Stati membri, esse sono legittimate a proporre ricorso solo se vi è stata violazione di effettivi obblighi, vale a dire solo nel caso in cui il Trattato preveda comunque la possibilità di ricorso. Nella fattispecie, la convenuta sarebbe venuta meno ad un obbligo derivante direttamente dal Trattato (articoli 155 e 169).
Del resto, la tesi della convenuta si risolverebbe nell'affermare che una mancanza della Commissione agli obblighi impostile dal Trattato non potrebbe nemmeno venire impugnata in casi analoghi a quelli in cui i singoli possono far valere, dinanzi ai tribunali degli Stati membri, un comportamento amministrativo incompatibile col Trattato. Con ciò sarebbe messo in forse l'intero sistema del Trattato, giacché è dovere essenziale della Commissione assicurare il rispetto del Trattato.
2. La convenuta conclude facendo osservare che l'irricevibilità del ricorso non pregiudicherebbe minimamente la tutela giurisdizionale dei singoli interessati. Sarebbe noto che ogni soggetto di diritto di uno Stato membro può impugnare in sede nazionale un provvedimento interno ch'egli ritenga incompatibile col Trattato. A norma dell'articolo 177, terzo comma, del Trattato, detti organi giurisdizionali devono, in ultima istanza, sottoporre alla Corte di Giustizia le questioni interpretative riguardanti le disposizioni comunitarie, fra cui quelle relative alla loro applicabilità. Nell'ipotesi di una disposizione direttamente applicabile, ognuno potrebbe invocarla e farla valere.
Le ricorrenti non hanno affermato di essersi finora valse di tale possibilità.
Le ricorrenti ribattono che la procedura di cui all'articolo 177, raccomandata dalla convenuta, non consentirebbe in ogni caso d'impedire delle violazioni del Trattato. Sarebbe notorio che ancor oggi il diritto fiscale tedesco non possiede una procedura interamente corrispondente ai criteri di uno Stato di diritto. Con la riorganizzazione dei tribunali fiscali che è entrata in vigore il 1o gennaio 1966, potranno ancora passare diversi anni prima che venga impugnata di fronte ad un tribunale tedesco una decisione in materia d'imposta sulla cifra d'affari e di tasse di compensazione.
Detto procedimento tedesco sarebbe troppo lungo per ottenere gli effetti sperati dagli autori dell'articolo 177. La procedura dell'articolo 177 metterebbe la Corte di Giustizia in grado di pronunciarsi sulla violazione del Trattato da parte di uno Stato membro solo con cinque o dieci anni di ritardo, termine eccessivo per eliminare completamente le conseguenze di una tale violazione.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Con memoria depositata il 23 settembre 1965, la convenuta ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via preliminare sulla ricevibilità del ricorso, a norma dell'articolo 91, n. 1, del regolamento di procedura.
paragrafo 2
Il 26 novembre 1965 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni scritte sulla domanda della convenuta.
paragrafo 3
Nell'udienza del 19 gennaio 1966 la Corte ha ascoltato le difese orali delle parti in merito all'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta.
paragrafo 4
Nell'udienza del 3 febbraio 1966 l'avvocato generale ha concluso per l'irricevibilità del ricorso e per la condanna delle ricorrenti alle spese.
SENTENZA › IN DIRITTO
paragrafo 1
Con lettera del 15 marzo 1965 le ricorrenti hanno presentato alla Commissione una domanda a norma dell'articolo 175 del Trattato, chiedendole di adottare una decisione in cui si dichiarasse che la Repubblica federale di Germania, continuando a percepire dopo il 1o gennaio 1962 una tassa di compensazione in ragione del 4 % sull'importazione di latte in polvere e di altri prodotti lattieri essiccati, commetteva un'infrazione all'articolo 95 del Trattato. Esse chiedevano inoltre che fosse applicata nei confronti della Repubblica federale la procedura contemplata dall'articolo 169 ed esprimevano il desiderio di essere tenute al corrente delle decisioni adottate.
paragrafo 2
Con lettera 14 maggio 1965 la Commissione, avendo statuito sulla domanda, faceva informare le ricorrenti di non condividere l'opinione secondo cui detta tassa di compensazione avrebbe costituito una violazione dell'articolo 95 del Trattato. Contro questa presa di posizione, le ricorrenti hanno proposto ricorso per annullamento a norma dell'articolo 173 del Trattato.
paragrafo 3
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto l'atto di cui trattasi non sarebbe impugnabile.
paragrafo 4
La domanda del 15 marzo mirava a far applicare la procedura contemplata dall'articolo 169 nei confronti di uno Stato membro e ad obbligare la Commissione ad adottare i provvedimenti previsti da detto articolo. La procedura prevista all'articolo 169 ha lo scopo di porre rimedio alle mancanze degli Stati membri nei confronti degli obblighi loro imposti dal Trattato. A tale scopo detto articolo dà facoltà alla Commissione d'instaurare una procedura che può risolversi in un'azione giudiziaria dinanzi alla Corte onde far dichiarare la mancanza, nel qual caso lo Stato membro interessato è tenuto, a norma dell'articolo 171 del Trattato, ad adottare le decisioni che implica l'esecuzione della sentenza della Corte.
paragrafo 5
La parte della procedura che precede la presentazione del ricorso rappresenta una fase precontenziosa destinata ad indurre lo Stato membro a conformarsi al Trattato; la Commissione infatti manifesta il proprio punto di vista, mediante parere, solo dopo aver messo lo Stato membro in grado di presentare le sue osservazioni. Questa fase non implica, da parte della Commissione, alcun atto giuridicamente vincolante. È quindi irricevibile il ricorso d'annullamento proposto contro l'atto con cui la Commissione si è pronunciata sulla domanda .
paragrafo 6
In subordine, le ricorrenti hanno proposto un ricorso per carenza a norma dell'articolo 175, ricorso del quale la convenuta eccepisce del pari l'irricevibilità.
paragrafo 7
A norma dell'articolo 175, secondo comma, è ricevibile un ricorso per carenza solo se, trascorsi due mesi dalla diffida, l'istituzione non ha preso posizione, mentre è assodato che la Commissione si è pronunciata — ed ha comunicato alle ricorrenti l'atteggiamento assunto — entro detto termine.
paragrafo 8
L'eccezione è quindi fondata.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle spese
paragrafo 1
A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Essendo il ricorso irricevibile, le spese del giudizio vanno poste a carico delle ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visti gli articoli 169, 173 e 175 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie l'articolo 69, paragrafo 2,
LA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1. Il ricorso 48-65 è irricevibile.
2. Le spese del giudizio sono poste a carico delle ricorrenti.
Firme
Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 1o marzo 1966.
Hammes
Donner
Trabucchi
Lecourt
Monaco
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 1o marzo 1966.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
Ch. L. Hammes