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Sez. 1, Ordinanza n. 1847 del 05/11/1975 Cc. (dep. 06/02/1976) Rv. 132194 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITA DI ULTERIORI INDAGINI RILEVATA IN DIBATTIMENTO - ADOZIONE DEL RITO FORMALE.*
Stato
decisa il 1975-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132194-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITA DI ULTERIORI INDAGINI RILEVATA IN DIBATTIMENTO - ADOZIONE DEL RITO FORMALE.*

L'art 504, comma secondo cod proc pen, imponendo la restituzione degli Atti al PM 'se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dalle circostanze prevedute dall'art 502' si richiama soltanto alle condizioni legittimatrici formali, e non anche alla 'assenza di necessita di indaginì cui la norma fa cenno, perche la stessa legge ritiene che tale necessita (se presente sin dal primo momento e non valutata dal PM) sia soddisfatta attraverso la istruttoria dibattimentale. Ne consegue che se il tribunale, dopo aver raccolto le prove immediatamente acquisibili, ritiene di non essere in grado di decidere per la necessita di piu lunghi accertamenti, deve sempre disporre che si provveda con rito formale trasmettendo gli Atti al gi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)