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Sez. 3, Ordinanza n. 9754 del 14/04/2025 (Rv. 674712-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Arricchimento cosiddetto indiretto - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674712-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

In tema di c.d. arricchimento indiretto, l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo che ha conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante quando l'arricchimento è stato dallo stesso conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto, nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del "depauperato", e resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo, mentre è inammissibile se la prestazione è stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di rigetto della domanda di indebito arricchimento proposta da una società di costruzioni, che – in base a un contratto di subappalto stipulato con l'ATI appaltatrice - aveva fornito all'appaltante Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. dei casseri per la realizzazione di una tratta ferroviaria, senza neppure dedurre l'insolvenza dell'ATI).

Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)