diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5287 del 13/10/1982 (Rv. 423096 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - ECCEZIONE DI DIFETTO DI INTEGRITÀ - DEL CONTRADDITTORIO - PROPONIBILITÀ - PRESUPPOSTI - FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE SU DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423096-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - ECCEZIONE DI DIFETTO DI INTEGRITÀ - DEL CONTRADDITTORIO - PROPONIBILITÀ - PRESUPPOSTI - FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE SU DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio di Cassazione non è ammessa la produzione di un nuovo documento per dimostrare la necessità di integrazione del contraddittorio nei precedenti gradi del processo, poiché tale documento non riguarda l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, né la nullità della sentenza impugnata, che, se emessa a contraddittorio non integro, non è nulla, ma soltanto inutiliter data, cioè inefficace. (V 4863/81, mass n 415584; (V 962/79, mass n 397135; (V 5552/78, mass n 395339).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)