Sez. 1, Sentenza n. 970 del 05/04/1971 (Rv. 350909 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA - IN GENERE - DOVERE PRIMARIO DEGLI AMMINISTRATORI.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA - IN GENERE - DOVERE PRIMARIO DEGLI AMMINISTRATORI.*
Gli amministratori di una societa hanno il primario dovere di pretendere che l'amministrazione di questa sia, anzitutto, tenuta in maniera da renderne possibile il controllo sotto il profilo contabile ed amministrativo. (nella specie, il Presidente del consiglio di amministrazione di una societa in stato di dissesto aveva lamentato che il giudice di merito, nonostante avesse rilevato l'impossibilita di individuare gli Atti dell' amministratore delegato che avevano pregiudicato la societa gli aveva fatto carico di non aver conosciuto ed impedito tali Atti. La SC ha respinto tale censura, affermando che l'impossibilita di ricostruire a posteriori le vicende della gestione sociale aggravava la posizione del ricorrente).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)