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Sez. L - , Sentenza n. 8715 del 04/04/2017 (Rv. 643916 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA | Contratto di formazione e lavoro - Clausola di opzione di patto di non concorrenza - Illegittimità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643916-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA

E’ illegittima la clausola di opzione, accedente al patto di non concorrenza, che il lavoratore attribuisce al datore di lavoro a fronte di un corrispettivo per la formazione professionale ricevuta, in quanto tale formazione costituisce già la causa del contratto di lavoro subordinato stipulato, sicchè quella clausola determina un’illecita sperequazione della posizione delle parti nell'ambito dell'assetto negoziale e la violazione della natura contrattuale dell’opzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 2125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)