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Sez. 1, Sentenza n. 2635 del 04/03/1993 (Rv. 481230 - 01)

Demanio - Demanio statale - Ferroviario | Strade ferrate - Suolo e strutture essenziali, necessarie al funzionamento della linea - Demanio pubblico - Inclusione - Materiale rotabile ed edifici non inerenti alla strada ferrata - Patrimonio indisponibile - Appartenenza.
Stato
decisa il 1993-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481230-01

Demanio - Demanio statale - Ferroviario

Le strade ferrate, incluse nel demanio pubblico a norma dell'art. 822, secondo comma, cod. civ. (nell'ipotesi, perché di pertinenza dell' Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in epoca anteriore alla trasformazione della stessa in Ente Ferrovie dello Stato, avvenuta con legge n. 210 del 1985), comprendono il suolo e le essenziali strutture, necessarie al funzionamento della linea, mentre fanno parte del patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, cod. civ., il materiale rotabile e gli edifici, non inerenti alla strada ferrata, destinati al pubblico servizio ferroviario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Legge 17/05/1885 num. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)