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Sez. 3, Sentenza n. 14671 del 14/07/2015 (Rv. 636178 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Qualificazione del contratto - Cessione del credito o mandato all'incasso - Interesse del debitore ad agire per l'accertamento della natura del contratto - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636178-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

Nel giudizio per il pagamento di un debito, introdotto da chi si qualifichi cessionario del credito, sussiste l'interesse sostanziale e processuale del debitore ad agire, o ad impugnare la sentenza di primo grado, per l'accertamento della natura del contratto - cessione del credito o mandato all'incasso - in forza del quale l'attore abbia agito, posto che, ai fini della concreta esigenza di certezza giuridica in ordine ai termini oggettivi e soggettivi del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, l'adempimento nei confronti del cessionario o del mero mandatario all'incasso non si presta ad una valutazione indifferente ed indistinta sul piano solutorio, sortendo effetti liberatori per il debitore solo nel primo caso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)