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Sez. L, Sentenza n. 5601 del 09/06/1994 (Rv. 486965 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione | Cassazione con rinvio limitata ad un capo della sentenza impugnata - Effetto espansivo quanto alle spese processuali - Conseguenze - Rinnovo totale della loro regolamentazione - Potere del giudice di rinvio - Criteri.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486965-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione

Il principio fissato dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali; con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione, alla stregua dell'esito finale della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)