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Sez. 3, Sentenza n. 12596 del 16/10/2001 (Rv. 549658 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Proposizione della relativa istanza per la prima volta in cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549658-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra controversia non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto la concessione del richiesto provvedimento esula dalla funzione istituzionale della corte di cassazione, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità sulle decisioni dei giudici del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)