Sez. 1, Sentenza n. 4602 del 03/11/1989 (Rv. 464049 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - AREA EDIFICABILE - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - CRITERI INDENNITARI EX ART. 16 DELLA LEGGE STESSA - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - CONSEGUENZE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - AREA EDIFICABILE - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - CRITERI INDENNITARI EX ART. 16 DELLA LEGGE STESSA - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - CONSEGUENZE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
In tema di espropriazione per pubblica utilità, le numerose leggi intervenute, fino a quella n. 865 del 22 ottobre 1971, per disciplinare particolari tipi o categorie di espropriazioni, hanno natura di leggi speciali, le quali hanno ridotto l'ambito di di applicazione della legge fondamentale 25 giugno 1865 n. 2359, ma non hanno inciso sul carattere generale della disciplina di tale legge fondamentale, né, quindi, sulla sua attitudine a regolare la fattispecie espropriative per cui difetti una diversa previsione. Per tanto, e tenendo conto che i criteri indennitari di tutte dette leggi speciali sono stati abrogati, espressamente, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 865 del 1971, od implicitamente, per effetto dell'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115, nel testo fissato dalla legge di conversione 27 giugno 1974 n. 247, ove estende le Disposizioni di detta legge del 1971 ad ogni espropriazione preordinata ad interventi dello stato o di enti pubblici, si deve ritenere, al fine della Determinazione dell'indennità per l'espropriazione di area edificabile, disposta in base alla citata legge del 1971, che la declaratoria d'incostituzionalità dei criteri di cui all'art. 16 della legge medesima (e di quelli poi reintrodotti in via provvisoria dalla legge 29 luglio 1980 n. 385) rende applicabile la regola del valore venale, fissata dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, quale norma generale che riespande la sua efficacia colmando il vuoto verificatosi nell'ordinamento, senza alcuna possibilità di riferimento alla suddetta normativa speciale, già abrogata. (V 4440/88, mass n 459415; (V 3984/88, mass n 459129).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 39, Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)