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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8673 del 09/04/2018 (Rv. 647698 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di sanzione amministrativa - Sospensione feriale dei termini - Violazioni attinenti al rapporto di lavoro soggette al rito del lavoro ex art. 35 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647698-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Il procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni attinenti la costituzione e disciplina del rapporto di lavoro, sebbene regolato dal rito del lavoro ex d.lgs. n. 150 del 2011, non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, assumendo rilievo a tali fini non il rito da cui la causa è disciplinata ma la sua natura, costituita, nella specie, in via diretta dall'accertamento dall'esistenza, o meno, dei presupposti per l'esercizio della potestà sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)