Sez. 2, Ordinanza n. 29657 del 18/11/2024 (Rv. 673037-01)
AZIENDA - CESSIONE - CREDITI | Credito per la riduzione del prezzo di compravendita immobiliare per evizione parziale - Cessione ex art. 2559 c.c. - Esclusione - Fondamento.
AZIENDA - CESSIONE - CREDITI
Il credito alla riduzione del prezzo di compravendita di un immobile per evizione parziale, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1480 e 1484 c.c., non rientra tra quelli di cui all'art. 2559 c.c., in ragione della sua estraneità sia all'esercizio dell'impresa che alla gestione aziendale finalizzata all'attività imprenditoriale.
Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1484
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)