Sez. 1, Sentenza n. 13165 del 16/07/2004 (Rv. 577217 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Questione proposta per la prima volta - Mancato esame - Omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE
La comparsa conclusionale e, a maggior ragione, la memoria di replica, hanno la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del "thema decidendum", sicché il giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questione proposta per la prima volta in tale comparsa o memoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)