Sez. U, Sentenza n. 12607 del 20/07/2012 (Rv. 623344 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Garanzia costituzionale del giusto processo - Sindacato delle Sezioni Unite sulle pronunce del Consiglio di Stato - Limiti - Fattispecie in tema di prosecuzione e decisione del giudizio a seguito della proposizione di istanza di ricusazione, ai sensi dell'art. 18 del codice del processo amministrativo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., restano esclusi dal sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato, di cui all'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., gli "errores in procedendo" non riconducibili ai limiti esterni della giurisdizione. Ne consegue che non dà luogo a questione attinente alla giurisdizione la censura relativa ad una pretesa carenza di "potestas iudicandi" del giudice amministrativo, il quale, proposta domanda di ricusazione contro alcuni dei componenti del collegio, aveva disposto la prosecuzione del giudizio, agli effetti dell' art. 18, comma quarto, del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo), pur prefigurandosi l'eventuale nullità della sentenza in ipotesi di successivo accoglimento dell'istanza di ricusazione, in virtù di quanto previsto dal comma ottavo dell'art. 18 citato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)