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REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 711/75 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1975 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto di funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica della Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, fatta previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenuto conto dell'evoluzione di alcuni compiti dei funzionari delle Comunità europee, è sembrato opportuno procedere, in via prioritaria, alla modifica di alcune disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/682, modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3191/743,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1. Allegato VII, articolo 3 Il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente: «Il massimale menzionato al primo comma è raddopiato per:

— il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da una scuola europea o da un istituto di insegnamento nella sua lingua, purchù il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento distante almeno 50 km dalla sede di servizio;

— il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, purchù il figlio frequenti effettivament un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio ed il funzionario sia beneficiario dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato del funzionario non esiste un simile istituto.»

2.

Allegato VII, articolo 12

Al paragrafo 3, secondo comma, l'importo di «150 FB» è sostituito da quello di «225 FB».

3.

Allegato VII, articolo 13

  1. a) Il testo del paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

  2. b) Al paragrafo 2, gli importi di «840 FB» e «360 FB» sono sostituiti rispettivamente dagli importi di «930 FB» e «400 FB».

  3. c) Al paragrafo 3, gli importi di «300 FB» e «270 FB» sono sostituiti rispettivamente dagli importi di «330 FB» e «300 FB».

  4. d) Il testo del paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

  5. e) È aggiunto il paragrafo seguente:

«a) L'indennità giornaliera di missione è liquidata in base alla tabella seguente:

I * II * III *

Gradi da A 1 a A 3 e L/A 3 * Gradi da A 4 a A 8 da L/A 4 a L/A 8 e categoria B * Altri gradi * 860 FB * 1 320 FB * 1 160 FB *

«8. Il funzionario in missione, al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle Istituzioni delle Comunità, di un'amministrazione o di un'organizzazione nazionale o internazionale, deve farne dichiarazione. L'indennità giornaliera è ridotta di 200 FB per pasto offerto; le indennità previste nelle colonne II e III sono ridotte di 450 FB e 400 FB per giorno di alloggio offerto. Il funzionario in missione al quale siano interamente offerti o rimborsati il vitto e l'alloggio da parte di una delle Istituzioni delle Comunità, di un'amministrazione o di un'organizzazione nazionale o internazionale, percepisce, in luogo dell'indennità di missione di cui sopra, un'indennità di 225 FB per periodo di 24 ore.»

«10. Gli importi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9 possono essere modificati dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato che istituisce le Comunità economica europea ed all'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 1° marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975. Per il Consiglio Il Presidente R. RYAN