Sez. 5, Sentenza n. 141 del 02/02/1982 Cc. (dep. 17/03/1982) Rv. 152808 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - IN GENERE - ORDINANZA - SENTENZA - ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE COLLEGIALE - SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE - SUFFICIENZA - NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE 1977 N. 532 - RIFERIBILITÀ ALLA SENTENZA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - IN GENERE - ORDINANZA - SENTENZA - ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE COLLEGIALE - SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE - SUFFICIENZA - NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE 1977 N. 532 - RIFERIBILITÀ ALLA SENTENZA.*
Il provvedimento del giudice collegiale emesso nella Forma della ordinanza, per gli effetti degli artt. 69 ult. Parte e 148 cod. proc. pen., deve essere sottoscritto solo dal Presidente, anche quando lo stesso non ne sia l'estensore. Di conseguenza, in tema di sottoscrizione dell'ordinanza non risulta applicabile la normativa di cui agli artt. 6 e 7 della legge 8 agosto 1977, n. 532, che riguarda solo i provvedimenti emessi dal giudice collegiale nella Forma della sentenza. (V., nel senso della estensibilità anche alle ordinanze della nuova disciplina di cui alla legge 1977 n. 532, mass. N. 142364).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 7, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)