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Sez. 1, Sentenza n. 9266 del 12/07/2000 (Rv. 541073 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto - Comunicazione all'interessato - Difformità del testo comunicato rispetto al modello legale in lingua italiana - Conseguenze - Nullità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541073-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Non ogni difformità della copia tradotta rispetto al testo in italiano del decreto di espulsione amministrativa dello straniero importa nullità del provvedimento adottato, ma soltanto quella che, avendo riguardo al contenuto degli atti contestualmente comunicati, inibisca l'esercizio del diritto di difesa anche personale da parte dello straniero. Più in particolare, la nullità del decreto di espulsione potrà essere correttamente dichiarata soltanto ove l'indagine condotta dal Giudice del merito - avendo riguardo alla contestualità di comunicazione del testo in italiano al proposito specifico, alle circostanze della predetta comunicazione, alle modalità di proposizione del ricorso ed alle doglianze in esso formulate - conduca ad affermare che quella difformità abbia inibito la comprensione del testo necessaria per l'esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)