Sez. 1, Sentenza n. 1280 del 22/01/2014 (Rv. 629838 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPERAZIONI, POTERI E RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Azione di responsabilità nei confronti del commissario - Improponibilità in pendenza di funzioni - Improseguibilità della procedura - Impedimento allo svolgimento delle funzioni di commissario - Proponibilità dell'azione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPERAZIONI, POTERI E RESPONSABILITÀ - IN GENERE
La proponibilità dell'azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore per l'inadempimento degli obblighi inerenti alle funzioni svolte, per legge subordinata alla chiusura della procedura concorsuale o alla revoca del commissario, non è esclusa se quest'ultimo non possa più continuare a svolgere le proprie funzioni a causa dell'improseguibilità della procedura di liquidazione coatta amministrativa, come accade nel caso in cui sia stata definitivamente dichiarata l'illegittimità del decreto di apertura.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 38, Legge Falliment. art. 199
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)