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Sez. 1, Sentenza n. 4586 del 08/08/1979 (Rv. 401098 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - CONTROVERSIA VERTENTE SULL'AGGIORNAMENTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI PER IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401098-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - CONTROVERSIA VERTENTE SULL'AGGIORNAMENTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI PER IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*

La deroga alla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, prevista dall'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, in relazione agli affari contemplati dall'art 92 dell'ordinamento giudiziario, opera con riguardo alla controversia vertente esclusivamente sull'aggiornamento dell'assegno di mantenimento, dovuto da un coniuge all'altro in regime di separazione, atteso che tale causa, contrariamente a quanto si verifica nel diverso caso della Determinazione dell'assegno di divorzio, rientra nell'ambito dell'ampia e generica categoria delle cause 'relative ad alimentì, cui fa riferimento il citato art 92 dell'ordinamento giudiziario, ed inoltre non si pone in un rapporto di dipendenza ed accessorieta rispetto ad una pronuncia principale sullo status personale dei coniugi. (V 3614/78, mass n 393115).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)