Sez. 1, Sentenza n. 4413 del 25/07/1979 (Rv. 400963 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - CREDITI O DEBITI ASSUNTI NELLA FASE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - COMPENSAZIONE CON I CREDITI O I DEBITI CONTRATTI DALL'IMPRENDITORE PRIMA DELLA SUA AMMISSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - CREDITI O DEBITI ASSUNTI NELLA FASE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - COMPENSAZIONE CON I CREDITI O I DEBITI CONTRATTI DALL'IMPRENDITORE PRIMA DELLA SUA AMMISSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ESCLUSIONE.*
I crediti o i debiti assunti nella fase dell'amministrazione controllata (cui sia succeduta la dichiarazione di fallimento) non possono essere oggetto di compensazione con i crediti o i debiti contratti dall'imprenditore prima della sua ammissione alla amministrazione controllata, in quanto con l'ammissione a tale procedura si costituisce un ente di gestione economica distinto dall'imprenditore, che diviene centro di rapporti obbligatori attivi e passivi rispetto allo stesso imprenditore, e cio anche quando questi non sia spogliato dell'amministrazione dell'impresa, da lui esercitata in nome e per conto dell'amministrazione controllata. (Conf 704/79, mass nn 396873 e 396876).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 191 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)