Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983
Testo in vigore al
Art. 9 1
1. L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' cosi' suddiviso:
a) il 20 per cento, di cui la meta' riservata al Mezzogiorno, e' destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente pro capite desunta dal bilancio di previsione 1981 e' inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, al 100 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dal precedente articolo 5, assicurando ad ogni ente un minimo di 100 milioni di lire.
I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria con priorita' per le opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'onere di ammortamento e' a carico dello Stato.
Tale quota e' ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
I comuni che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno inoltrato alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo a valere sulle somme loro attribuite per gli esercizi 1981 e 1982, potranno destinare detti importi esclusivamente per le finalita' di cui al comma precedente.
Gli importi non concessi nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere utilizzati entro i due anni successivi;b) il 70 per cento, per meta' tra gli enti locali dei territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e per meta' tra gli enti locali degli altri territori, secondo la ripartizione su base regionale effettuata dal CIPE con deliberazione del 14 gennaio 1983;
c) il 10 per cento e' destinato al finanziamento di opere pubbliche di particolare rilevanza o di interesse sovracomunale eseguite, ..., dai comuni, dalle province e dai loro consorzi.
2. (2) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1983, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19.
3. (3) Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1983 fino ad un complessivo importo massimo di lire 700 miliardi. La quota del predetto importo non utilizzata nell'anno 1983 potra' esserlo negli anni successivi.
4. (4) Per gli esercizi 1984 e 1985 l'importo dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti e' determinato rispettivamente in 5.500 miliardi e 6.000 miliardi, che verranno ripartiti nella medesima percentuale indicata al primo comma.
5. (5) Per l'individuazione dei comuni destinatari dei finanziamenti della lettera a) si fara' riferimento ai criteri che verranno adottati per i medesimi esercizi 1984 e 1985 per la ripartizione dei fondi perequativi.
6. (6) Per i fondi di cui alla lettera b), qualora il CIPE non provveda ad una diversa ripartizione entro il 31 ottobre 1983 e 1984, provvedera' il Ministro del tesoro sentita la commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti.
7. (7) Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti previsti, per carenza di mezzi propri, si provvede con apporti da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, da determinarsi con la legge di bilancio.
8. (8) Il personale tecnico di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, puo' essere utilizzato oltre che per le finalita' previste dallo articolo stesso anche per esigenze proprie della Cassa depositi e prestiti.
9. (9) Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 100 miliardi di lire annui, attingendo al fondo di cui alla lettera c) del primo comma.
10. (10) L'autorizzazione di cui al comma precedente e' estesa, per un pari importo, alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
11. (11) Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 e quelli che matureranno per gli anni successivi sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni ed alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, numero 3.
Art. 10 1
1. Per l'anno 1983 i comuni e le province possono deliberare l'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per:
a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con gli stessi istituti di credito;
b) completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;
d) strade di allacciamento alla viabilita' provinciale o statale, di competenza delle province e dei comuni;
e) attivare e integrare finanziamenti regionali o di altri enti, in misura non inferiore al 50 per cento della spesa prevista, e comunitari o di altri organismi internazionali;
f) acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' delle aree destinate a zone industriali o artigianali;
g) opere relative alla produzione, trasporto ed erogazione di energia;
g/1) investimenti destinati ad aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, garantiti con delegazioni sulle entrate delle aziende stesse;h) smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
i) edilizia popolare;
l) altre opere di urbanizzazione primaria, opere cimiteriali, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con esclusione del verde attrezzato. (2) Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano:
1) ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo e la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;
2) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
3) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299;
4) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e ai mutui assunti per l'anno 1983 e precedenti per le finalita' di cui al successivo articolo 12.
(3) Le disposizioni dei precedenti commi sono estese agli esercizi 1984 e 1985.
Art. 11 1
1. I comuni singoli od associati e le comunita' montane possono deliberare convenzioni dirette a affidare alla provincia la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale.
2. (2) Le province, attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica, a favore dei comuni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali situati nel territorio della circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta.
3. (3) Le province, d'intesa con i relativi comuni e le comunita' montane, sono autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio, per il rifornimento idrico, per lo smaltimento dei rifiuti e per le infrastrutture a sostegno dei settori produttivi.
4. (3.1) Le unita' sanitarie locali, ove non dispongano di propri uffici legali, possono avvalersi dei corrispondenti uffici dei comuni di appartenenza.
Art. 12 1
1. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alle perdite di gestione previste per l'anno 1983 e' determinato sulla base delle perdite presunte per l'esercizio 1982, tenendo conto dei provvedimenti programmati per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari. (2) A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
2. (3) L'articolo 27, secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e' abrogato.
Art. 12-bis 1
1. Gli amministratori delle aziende pubbliche locali sono scelti con criteri di prestigio, di competenza e di esperienza politico-amministrativa, di cui va data pubblica ragione dal consiglio dell'ente locale competente per la nomina.
2. (2) Le proposte di nomina degli amministratori delle aziende pubbliche locali non possono essere discusse e deliberate ove non siano adeguatamente corredate degli specifici titoli e requisiti di cui al primo comma.
Art. 12-ter 1
1. Dopo il primo comma dell'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' aggiunto il seguente:
"I componenti il collegio dei revisori dei conti debbono in ogni caso essere scelti fuori dell'ambito dei componenti i consigli degli enti proprietari".
(2) All'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' aggiunto il seguente comma:
"Le proposte di scelta dei revisori, di cui al primo comma, e dei certificatori o societa' di certificazione, di cui al sesto comma, non possono essere discusse e deliberate dai consigli degli enti proprietari ove non siano adeguatamente motivate e corredate dagli specifici titoli e requisiti professionali".
Art. 13 1
1. Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province negli anni 1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal 1 gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato.
2. (1.1) Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10 del presente decreto, l'intero onere di ammortamento dovra' essere fronteggiato dagli enti stessi, senza che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello Stato. Per tutti gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma e' ridotto al 50 per cento.
3. (2) A decorrere dal 1 gennaio 1983 i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tenere conto dell'intero costo della opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.
4. (3) L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti approvati successivamente al 1 gennaio 1983, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non puo' superare il 30 per cento dell'importo progettuale originario.
5. (3.1) Ai fini dell'erogazione delle competenze professionali in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del competente ordine professionale; i relativi oneri sono a carico del professionista interessato.
6. (3.2) Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purche' tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara.
Art. 14
1. I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantita' e la qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962; n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprieta' o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.
Art. 15 1
1. Per l'anno 1983 ai comuni e alle province, la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 e' inferiore alla media nazionale, e comunque a tutti i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e' consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale per la sostituzione delle unita' di ruolo o non di ruolo che abbiano cessato o cesseranno dal servizio, per qualsiasi causa, dal 1 gennaio 1983 , nonche' per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata, del personale di ruolo o non di ruolo cessato dal servizio nell'anno 1982.
2. Limitatamente all'anno 1983 e' consentito, altresi', confermare in servizio, nella medesima posizione giuridica e per lo stesso periodo per il quale e' stato chiamato in servizio, il personale non di ruolo eventualmente assunto dall'ente in forma diversa da quella prevista dall'articolo 5, quindicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
3. (2) Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la cui spesa corrente pro capite risulti superiore a quella media nazionale 1981, nonche' per le aziende speciali e per i consorzi di comuni e province, le assunzioni predette dovranno essere contenute nel limite dell'80 per cento. Tale limite non opera per le aziende speciali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano, comunque, usufruito di contributi in conto esercizio. (3) E' consentita inoltre l'assunzione:
a) di personale per esigenze stagionali e di operai giornalieri in numero comunque non superiore alla punta massima utilizzata nell'anno 1982;
b) di personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione di nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di nuovi impianti di cogenerazione, nonche' per i controlli e la vigilanza effettuati dai comuni sede degli impianti energetici di cui all'articolo unico, primo comma, della legge 10 gennaio 1983, n. 8.
4. (4) I comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui al precedente articolo 4, oltre allo esercizio delle facolta' di cui ai precedenti commi, possono assumere nuovo personale nel limite del 10 per cento dei posti vacanti d'organico, purche' il rapporto dipendenti-popolazione, all'atto dell'assunzione, non risulti superiore ad un dipendente ogni 100 abitanti per i comuni e ogni 600 abitanti per le province.
5. (4.1) Fermo restando il presupposto della partecipazione al fondo perequativo, per i soli comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti la detta percentuale di possibili nuove assunzioni e' elevata al 30 ovvero al 20 per cento dei posti vacanti d'organico, qualora il rapporto dipendenti-popolazione all'atto dell'assunzione risulti rispettivamente inferiore ad un dipendente ogni 200 ovvero ogni 150 abitanti.
6. (4.2) Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la percentuale e' elevata al 15 per cento solo se il rapporto dipendenti-popolazione risulti inferiore a un dipendente ogni 150 abitanti.
7. (4.3) L'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione delle percentuali indicate nel presente articolo si arrotonda all'unita' o all'unita' superiore.
8. (4.4) Il Ministero dell'interno ha l'obbligo di aggiornare periodicamente, sentiti l'ANCI, l'UPI, la CISPEL e l'UNCEM, i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali e le aziende speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. Per il finanziamento di tale periodica operazione il Ministero dell'interno attingera' dal fondo gia' istituito per il funzionamento della Commissione centrale per la finanza locale.
9. (4.5) Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni dei vincitori dei concorsi pubblici le cui operazioni risultino gia' espletate ed esaurite e le cui graduatorie siano state approvate entro il 31 dicembre 1982, nonche' la copertura dei posti riservati o da riservare dagli enti locali per il collocamento in ruolo dei giovani inseriti nelle graduatorie uniche regionali istituite in attuazione dell'articolo 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. (5) Restano invariate, anche per l'anno 1983, le particolari disposizioni di cui al sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, circa le supplenze e modalita' di assunzioni provvisorie, nonche', per i comuni terremotati indicati nel successivo articolo 17 del presente decreto, le speciali deroghe di cui alle lettere a) e c) del secondo comma del citato articolo 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51.
Art. 15-bis
1. Il personale dell'Ente autonomo Tirrenia, di cui al regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, convertito nella legge 27 dicembre 1932, numero 1990, e' trasferito al comune di Pisa, mantenendo lo stato giuridico ed economico in vigore all'atto della cessazione dell'Ente stesso.
Art. 16 1
1. Per l'anno 1983 e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.
2. (2) Il predetto importo e' parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunita' montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunita' montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunita'. (2.1) Lo stanziamento di cui al primo comma e integrato del 13 per cento mediante corrispondente aumento delle quote di riparto, ivi comprese quelle di cui al secondo comma, con erogazioni poste a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1984.
Art. 16-bis
1. Per gli anni 1984 e 1985 il Ministero del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a corrispondere, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, un contributo pari a quello spettante per il 1983 ai sensi dell'articolo 16, incrementato del tasso programmato di inflazione.
Art. 17
1. Agli effetti delle disposizioni del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-ter del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94 e con decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976, i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria individuati con il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, 22 maggio 1981, 13 novembre 1981 e 30 aprile 1982, nonche' i comuni della regione Umbria individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1983.
Art. 18 1
1. Alla commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e' attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilita' dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento.
2. (2) Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalita' e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3.
3. (3) Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento e' stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni.
4. (4) Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e' costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.
Titolo II. Sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati
Art. 19 1
1. E' in facolta' dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983.
2. (2) La sovrimposta e' istituita con deliberazione adottata entro il 31 maggio 1983; la deliberazione determina l'aliquota in misura pari all'8 o al 12 o al 16 o al 20 per cento del reddito imponibile e, divenuta esecutiva, deve essere trasmessa entro il 31 luglio 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze, che provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il successivo 30 settembre l'elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta e le relative aliquote.
3. La inosservanza di tali disposizioni comporta l'inapplicabilita' della sovrimposta.
4. (3) Agli effetti della sovrimposta sono soggetti passivi quelli indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1983 o in una frazione di esso, hanno il possesso di fabbricati; nel caso di contitolarita' di diritto reale o di coesistenza di piu' diritti reali sullo stesso fabbricato, ciascuno e' soggetto per la quota corrispondente al proprio diritto.
5. (4) Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
6. (5) Il soggetto iscritto in catasto, esonerato dall'obbligo della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, il quale abbia cessato di essere possessore del fabbricato nel corso dell'anno 1983, ha l'onere di inviare immediata comunicazione al comune ove e' situato il fabbricato, indicando il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso e' stato trasferito in tutto od in parte; ciascuno dei possessori e' soggetto alla sovrimposta proporzionalmente alla durata del possesso nel corso dello stesso anno.
7. (6) Il gettito resta attribuito al comune nel cui territorio e' sito il fabbricato. Il comune procede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione della sovrimposta, all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 20 1
1. La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato, salvo quanto previsto nel sesto comma, secondo i criteri stabiliti agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. (2) Si considera reddito di fabbricati quello derivante dal possesso, a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.
3. (3) Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e non costituiscono redditi di fabbricati quelli attribuibili alle costruzioni rurali indicate nell'articolo 39 dello stesso decreto.
4. (4) Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione e' soggetto a sovrimposta a partire dal mese nel quale il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.
5. (5) La sovrimposta non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
6. (6) Dal reddito di ciascuna unita' immobiliare destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, esente dall'imposta locale sui redditi, e' ammessa una deduzione pari a lire 190.000. In caso di contitolarita' del diritto reale, la deduzione spetta in misura proporzionale alle quote di reddito attribuibili a ciascuno dei soggetti. La deduzione e' rapportata alla durata del possesso, non computandosi o computandosi per un intero mese le frazioni rispettivamente fino a quindici giorni e quelle eccedenti i quindici giorni.
7. (7) La sovrimposta non si applica al reddito dei fabbricati costituenti beni strumentali di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Per i fabbricati posseduti da imprese, non costituenti beni strumentali per l'esercizio della loro attivita', la sovrimposta si applica sul reddito separatamente determinato con i criteri e con le modalita' di cui al titolo II dello stesso decreto n. 597 del 1973.
8. (8) Sono esenti dalla sovrimposta:
1) i redditi dei fabbricati appartenenti ai soggetti indicati negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche ed integrazioni;
2) i redditi dei fabbricati indicati negli articoli 2 e 5-bis dello stesso decreto n. 601 del 1973, e successive modifiche ed integrazioni;
3) i redditi dei fabbricati esonerati dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
9. (9) L'agevolazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, si estende alla sovrimposta.
10. (10) Per i fabbricati il cui reddito e' soggetto alla imposta locale sui redditi, l'aliquota della sovrimposta deliberata dal comune si applica nella misura ridotta al 60 per cento. Per i fabbricati per uso di abitazione il contribuente puo' optare, se piu' favorevole, per la deduzione prevista dal precedente sesto comma.
11. (11) Per l'anno 1983 l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e' ridotta dal 15 al 10 per cento relativamente ai redditi dei fabbricati, soggetti alla sovrimposta comunale, per i quali la detta imposta si applica separatamente ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e successive modificazioni. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di impesta non coincide con l'anno solare, la riduzione di aliquota si applica per i redditi dei fabbricati prodotti nel primo periodo di imposta successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, sino a concorrenza dell'ammontare dei redditi di fabbricati assoggettati alla sovrimposta comunale.
Art. 21 1
1. I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 19 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto della sovrimposta dovuta per detto anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore, commisurato al reddito prodotto dai fabbricati nel periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre 1983.
2. Per il computo dell'acconto, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione catastale, si ha riguardo ai coefficienti vigenti per l'anno 1982.
3. (2) Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al primo comma, deve essere effettuato entro il 31 maggio 1984.
4. (3) I versamenti devono essere effettuati mediante versamento diretto alla tesoreria del comune, in cui si trovano i fabbricati, che ne rilascia quietanza. Il versamento diretto e' ricevuto dalla tesoreria comunale in base a distinta di versamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La distinta di versamento deve indicare le generalita' del contribuente, il numero di codice fiscale, il domicilio fiscale, l'ammontare della sovrimposta, i dati di identificazione dei fabbricati, l'ammontare dei relativi redditi e il periodo cui si riferisce il versamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita' del contribuente, la distinta deve indicare la denominazione o la ragione sociale. Il versamento diretto puo' altresi' essere effettuato sul conto corrente postale del comune, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste per le distinte di versamento.
Art. 22 1
1. Ai fini della esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni interessati, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, gli elementi identificativi ed i dati reddituali dei fabbricati, risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983 o per i diversi periodi di imposta nei quali tale anno e' compreso. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere ai comuni nel cui territorio e' posto il fabbricato copia degli accertamenti, in rettifica o d'ufficio, eventualmente emessi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, relativi ai periodi di imposta di cui sopra, che rilevino redditi non dichiarati o maggiori di quelli dichiarati relativi al fabbricato stesso.
2. (2) I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dai versamenti, dalle distinte o dai certificati, nonche' di quelli forniti dall'Amministrazione finanziaria, alla liquidazione della sovrimposta dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.
3. (3) Ai fini della liquidazione della sovrimposta i comuni possono, senza necessita' di emettere l'atto di accertamento di cui al successivo quinto comma:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti;
b) escludere o ridurre le deduzioni non spettanti.
4. (4) Con le medesime modalita' i comuni procedono, altresi', alla liquidazione della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta quando il reddito rispetto al quale e' stata versata e' inferiore a quello indicato nella dichiarazione presentata agli effetti delle imposte sui redditi, nonche' quando il versamento della sovrimposta non e' stato effettuato. La liquidazione e' comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. (5) Il comune procede all'accertamento mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante la indicazione del reddito imponibile, dedotto ove spetti l'importo indicato nel sesto comma dell'articolo 20, del fabbricato al quale il reddito si riferisce, dell'aliquota applicata nonche' della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. Nell'atto devono altresi' essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali il reddito imponibile e' stato determinato.
6. (6) Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1989 Fino alla scadenza di tale termine l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento secondo le modalita' stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. (7) Copia degli atti di cui al quinto e al sesto comma deve essere inviata dal comune all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto. I comuni comunicano altresi' agli uffici distrettuali delle imposte dirette i dati relativi ai redditi, sui quali e' stata versata la sovrimposta, che non risultano indicati nelle dichiarazioni presentate agli effetti delle imposte sui redditi.
Art. 23 1
1. Per l'omesso o insufficiente versamento nei termini e' dovuta una soprattassa pari al 50 per cento della sovrimposta evasa; la soprattassa e' ridotta al 10 per cento se il versamento e' eseguito entro i novanta giorni successivi a quello in cui doveva essere effettuato, sempreche' non sia stata comunicata la liquidazione o notificato l'accertamento di cui all'articolo 22.
2. (2) Per l'omesso o insufficiente versamento della sovrimposta per il cui recupero deve procedersi ai sensi del quinto e sesto comma dell'articolo 22 si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma precedente, la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. La pena pecuniaria e' ridotta alla meta' se il maggior reddito accertato e' inferiore ad un quarto di quello sul quale e' stata pagata la sovrimposta e non si applica quando la sovrimposta dovuta e' inferiore a lire diecimila.
3. (3) Se la distinta di versamento non e' presentata o e' redatta in modo non conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze o se non contiene tutti i dati e gli elementi prescritti dall'articolo 21 si applica la pena pecuniaria da 20.000 a 100.000 lire per ogni fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono.
4. (4) La misura della pena pecuniaria e' determinata tenendo conto della gravita' della violazione e del danno arrecato. Non si applicano le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; tuttavia, nel caso di piu' violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo' essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.
5. (5) Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento della sovrimposta o di una maggiore sovrimposta, l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni, il comune puo' provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno della commessa violazione.
6. (6) il rimborso della sovrimposta e delle sanzioni puo' essere richiesto dal contribuente al comune per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria ed entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento.
7. (7) Le sovrimposte o le maggiori sovrimposte dovute ai sensi dell'articolo 22, nonche' le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate devono essere pagate dal contribuente alla tesoreria comunale direttamente o a mezzo di versamento sul conto corrente postale di cui al precedente articolo 21.
8. (8) Se il contribuente esegue il versamento entro novanta giorni dalla comunicazione della liquidazione o dalla notificazione dell'accertamento di cui all'articolo 22, le soprattasse e le pene pecuniarie irrogate sono ridotte alla meta'. Se il contribuente non esegue il versamento nel detto termine il comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi.
9. (9) L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente.
10. (10) Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
11. (11) Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 percento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.
12. (12) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed integrazioni.
13. (13) I decreti previsti nei precedenti articoli 21 e 22 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
Titolo III. Altre disposizioni fiscali
Art. 24 1
1. I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per la imposta di soggiorno, cura e turismo, del 50 o del 100 o del 150 o del 200 percento. Le deliberazioni devono essere adottate entro il 1 agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera.
2. (2) Il maggior provento, derivante dall'aumento di cui al precedente comma, e' devoluto, al netto dell'aggio di riscossione, per il 12 per cento al comune. La restante parte di detto maggior provento e' cosi' ripartita:
a) nelle localita' riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 52 per cento al comune; per il 40 per cento alla azienda autonoma della stazione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro; per il 4 per cento all'ente provinciale del turismo. Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa e' devoluta al comune;
b) nelle altre localita' di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 percento al comune; per il 10 percento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;
per il 7 percento all'ente provinciale per il turismo.
(3) Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche e variazioni alle modalita' di riscossione dell'imposta di soggiorno, cura e turismo.
(4) E' data facolta' ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, negli anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.
(5) I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nei detti anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato.
(6) Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti gia' effettuati al medesimo titolo.
(7) Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. E' esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.
(8) Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice della energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione.
3. (8.1) Per l'anno 1983, dette deliberazioni devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal 1 marzo 1983. Le deliberazioni adottate entro il 31 gennaio 1983 hanno effetto dal 1 gennaio 1983. (8.2) I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.
Art. 25 1
1. Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate:
a) del cento per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
b) del trenta per cento, le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, per la imposta comunale sulla pubblicita' ed i diritti sulle pubbliche affissioni; i comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con deliberazioni da adottare nei termini previsti dallo stesso decreto e, per l'anno 1983, entro il 31 marzo 1983;
c) del trenta per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.
2. Fino al 31 dicembre 1983 i comuni e le province applicano le tariffe di cui alle lettere precedenti nella misura massima.
3. (2) Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al precedente comma, in corso al 1° gennaio 1983, debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal comma medesimo. In tale revisione dovra' tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio, debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sara' demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.
4. (3) Dal 2 marzo fino al 31 dicembre 1983 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
5. (4) All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle finanze, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino al limite massimo di lire 50 per la parte relativa al servizio di fognatura e di lire 80 per la parte relativa al servizio di depurazione". Per l'anno 1983 la deliberazione puo' essere adottata entro il 31 marzo dello stesso anno.
6. (5) Nel primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le parole "dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse e sostituite con: "1984".
7. (6) L'articolo 22 del detto decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e' sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1983 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in vigore per l'anno 1982 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio per l'anno 1983 rispetto a quello accertato per l'anno 1982, entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al 13 per cento.
La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1983.
Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai comuni per l'anno 1983, entro il termine previsto dallo articolo 273 del testo unico approvato con il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni".
8. (7) Per l'anno 1983, in deroga al secondo comma dello articolo 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con cadenza bimestrale.
9. (8) Le tasse sulle concessioni comunali, di cui allo articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 20 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 1 marzo 1983.
10. (9) Gli aumenti derivanti dalle disposizioni di cui al primo ed al precedente comma, dovuti fino al 30 aprile 1983, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro il 31 maggio 1983.
11. (10) Le regioni a statuto ordinario possono disporre, entro il 31 dicembre 1983, aumenti delle tasse sulle concessioni regionali nel limite del 100 per cento dell'ammontare delle tasse stesse determinato alla data del 1 gennaio 1983, con esclusione delle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
12. (11) E' soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A decorrere dal 1984 le regioni possono disporre annualmente aumenti delle tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo immediatamente precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale corrispondente alla variazione del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, verificatasi dall'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.
13. (12) Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio. A decorrere dal 1984 gli aumenti per dette tasse non sono piu' rapportati agli aumenti delle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.