diritto.io

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

Testo in vigore al

Titolo II. Trattamento economico di trasferimento

Art. 17

1. Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennita' ed i rimborsi di cui agli articoli successivi.

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 23, comma secondo, e 24 della presente legge, nulla e' dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

Art. 18

1. Al dipendente trasferito e' corrisposta l'indennita' di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennita' compete anche se la durata del viaggio e' inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso.

2. Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, purche' conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di eta' non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se di eta' superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio.

3. Nei viaggi per trasferimento in localita' distanti piu' di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, e' consentita, anche per le persone di famiglia, una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennita' di trasferta, per i primi 800 chilometri ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Art. 19

1. Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di immobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantita' di bagaglio eventualmente trasportato dal personale militare.

2. Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto, del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. E' ammessa a rimborso anche l'intera spesa, sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.

3. Ove manchi un servizio di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennita' chilometrica di lire 43 per ciascuna persona.12

4. Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennita' chilometrica di lire 48 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.12

5. Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da piu' tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria e quindi, si rendano necessari piu' scali il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potra' servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso.

6. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennita' chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.

7. Il dipendente statale trasferito d'autorita' puo' anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.

8. Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo facendosi rilasciare regolare bolletta. Non e' consentita la sostituzione di tale bolletta con l'atto notorio previsto dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

9. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennita' chilometrica.

Art. 20

1. Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano sono rimborsate nella misura di lire 4.800 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di lire 5.700 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre
parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.1 COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417.

2. Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione.

3. Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede ii servizio da una localita' diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennita' previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

4. Le indennita' e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempreche' questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

5. Nel caso di trasferimento con autovetture di proprieta' compete una indennita' chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge.

6. Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, in aggiunta all'indennita' prevista per il capo famiglia, compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'articolo 14.2

Art. 21

1. Al dipendente trasferito spetta un'indennita' di prima sistemazione nella misura di:

  1. 1) lire 200 mila al personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

  2. 2) lire 170 mila al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori;

  3. 3) lire 140 mila al personale con qualifica di segretario e qualifiche corrispondenti o superiori;

  4. 4) lire 120 mila a tutto il rimanente personale.12

2. L'indennita' di cui al precedente comma e' ridotta alla meta' per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

3. Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia e' corrisposta la meta' dell'indennita' di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra meta' dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purche' compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

4. L'indennita' di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi dei precedenti commi, e' ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennita' di alloggio.

5. L'indennita' di prima sistemazione e' attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

6. Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed a militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento, il trattamento previsto dalla presente legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma dell'articolo 19 della presente legge.

7. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di prima sistemazione, per le qualifiche non indicate vale l'equiparazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 22

1. Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilita' di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, e' ammesso ugualmente a fruire delle indennita' e dei rimborsi inerenti al trasferimento purche' la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.45

2. Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 20, da' diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.

3. Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorche' appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, e' attribuita una sola indennita' di prima sistemazione al coniuge con qualifica piu' elevata.

4. Nei casi di trasferimento a domanda e' escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennita'.

Art. 23

1. Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennita' di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennita' ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.

2. Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 24 della presente legge.

3. Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una localita' diversa dall'ultima sede di servizio, le indennita' ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.

Art. 24

1. Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, una indennita' di lire 1.500 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio.1

Art. 25

1. Le indennita' ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a 21 sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per assunzione in servizio di ruolo ed ai dipendenti civili e militari passati, senza interruzione di servizio, da uno ad altro ruolo anche di diversa amministrazione.

Titolo III. Disposizioni finali

Art. 26

1. Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

2. Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non puo' comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabili.

3. I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti ed istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento. Qualora essi svolgano, invece, missioni in qualita' di amministratori o di sindaci o revisori di detti enti ed istituti hanno diritto al trattamento di cui al comma successivo.

4. Agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti ed istituti di cui al secondo comma del presente articolo e' attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti. Detto trattamento non puo' eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente generale.1a

Art. 27

1. Tutte le indennita', comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennita' di trasferta compresa quella di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'indennita' di cui all'articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 439, per il personale dei ruoli centrali delle amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della capitale, compete nella stessa misura prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuote per il coniuge l'aggiunta di famiglia.

3. Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non e' consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori della capitale.

Art. 28

1. Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo e' stabilito dalla amministrazione che ha disposto l'invio in missione, nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attivita' di servizio con qualifica non superiore a quella di dirigente generale.

Art. 29

1. A coloro che conseguono la nomina a posto retribuito a carico del bilancio dello Stato, spetta il solo rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio, purche' questa sia diversa dalla localita' di residenza.

Art. 30

1. Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale postelegrafonico e ferroviario di cui, rispettivamente, alle leggi 11 febbraio 1970, n. 29 e 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.

Art. 32

1. Sono abrogate le leggi 4 agosto 1955, n. 721, 15 aprile 1961, n. 291, e 26 giugno 1965, n. 771.

2. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 33

1. Per l'anno finanziario in data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale non puo' superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - LA MALFA
Visto: il Guardasigilli: ZAGARI