Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 617 Procedimento per il sequestro conservativo
1. Il pubblico ministero puo' domandare il sequestro preveduto dagli articoli 189 e 190 del codice penale.
2. Il provvedimento e' emesso, durante l'istruzione formale, dal giudice che vi procede o dal presidente della sezione istruttoria e, quando si procede con istruzione sommaria o a giudizio direttissimo, dal presidente della corte o del tribunale o dal pretore competente per il giudizio; durante gli atti preliminari al giudizio e durante il giudizio, e' emesso dallo stesso presidente o pretore. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna o di proscioglimento soggetta a impugnazione, il sequestro e' ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal presidente della corte o del tribunale o dal pretore che ha pronunciato la sentenza, e successivamente dal presidente della corte o del tribunale che deve giudicare sull'impugnazione.
3. Il sequestro puo' essere ordinato anche d'ufficio dal pretore nei procedimenti di sua competenza.
4. Il giudice provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento dei beni mobili.
5. Il sequestro giova altresi' a chi vi abbia interesse ai termini dei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 191 del codice penale.
Art. 618 Opposizione all'iscrizione dell'ipoteca o al sequestro
1. All'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro puo' essere fatta opposizione da chiunque vi abbia interesse, con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice competente.
2. Sull'opposizione decide con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione la corte d'appello, se l'iscrizione dell'ipoteca o il sequestro fu chiesto dal procuratore generale; in ogni altro caso decide il tribunale.
3. L'opposizione non ha effetto sospensivo.
4. La cancellazione dell'ipoteca o la revoca del sequestro puo' essere ordinata assoggettando quando occorre l'imputato a cauzione o malleveria sufficiente per garantire i crediti indicati nell'articolo 189 del codice penale.
5. La corte o il tribunale nel caso di contestazione della proprieta' rinvia la decisione della controversia al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo l'ipoteca o il sequestro.
Art. 619 Cancellazione dell'ipoteca e liberazione dal sequestro in caso di proscioglimento
1. La cancellazione dell'ipoteca o la liberazione dal sequestro, che a' termini dell'articolo 189 del codice penale deve essere eseguita dopo la sentenza irrevocabile di proscioglimento, e' fatta a cura del pubblico ministero o del pretore competente per l'esecuzione. Se il pubblico ministero o il pretore non ha provveduto, l'interessato puo' proporre incidente di esecuzione.
Art. 620 Ripartizione, delle somme ricavate dalla vendita dei beni ipotecati o sequestrati o depositate per cauzione
1. La ripartizione delle somme ricavate dalla vendita dei beni ipotecati o sequestrati e delle somme depositate a titolo di cauzione che non siano state devolute alla Cassa delle ammende avviene nell'ordine stabilito nell'articolo 191 del codice penale, salva l'azione civile per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute.
2. I crediti indicati nel numero 2° dell'articolo 191 del codice penale, che non sono stati liquidati al tempo del collocamento dei crediti, vengono pagati sulla somma che avanza dopo soddisfatti, secondo il loro ordine, i crediti designati successivamente, salva l'azione civile sopra menzionata. Se e' in corso per i detti crediti un giudizio di liquidazione, puo' essere ordinate il deposito di una somma approssimativamente congrua nell'ufficio postale del luogo e puo' essere prescritta cauzione per il pagamento dei crediti indicati nel numero 3° del predetto articolo.
Art. 621 Garanzie speciali in caso di reato commesso col mezzo della stampa periodica
1. Le macchine, i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui fu eseguito lo stampato col mezzo del quale fu commesso il reato costituiscono di diritto garanzia per il pagamento dei crediti indicati nell'articolo 189 del codice penale, salvi i privilegi derivanti dal contratto di lavoro o da quello di fornitura delle macchine.
Capo III. Dei provvedimenti patrimoniali relativi alle cose sequestrate per il procedimento penale
Art. 622 Durata del sequestro penale e restituzione delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate a norma degli articoli 222, 336, 337 e seguenti sono mantenute sotto sequestro fino a che sia necessario per il procedimento.
2. Terminato il procedimento penale, le predette cose, se appartengono al condannato, sono devolute allo Stato quando ne e' stata ordinata la confisca. Negli altri casi il sequestro e' mantenuto a garanzia del pagamento dei crediti indicati nell'articolo 189 del codice penale, salvo che il condannato presti sufficiente cauzione o malleveria.
3. Le cose che non appartengono al condannato, se non debbono essere confiscate, sono restituite dopo che la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile a chi prova di averne diritto.
4. Dopo la sentenza irrevocabile di proscioglimento le cose sequestrate sono restituite a chi prova di averne diritto, qualora non siano soggette a confisca. Se questa prova non viene fornita, non sono restituite al prosciolto, ma, conservato il sequestro, si provvede a norma dell'articolo 625.
5. Salvi i casi in cui e' obbligatorio di mantenere il sequestro, le cose sequestrate, quando non abbiano interesse per il procedimento penale, possono essere restituite, anche prima della sentenza a chi prova di averne diritto e ne fa istanza. Il giudice prescrive a costui, se occorre, di presentare ad ogni richiesta le cose restituite ed a tal fine puo' imporgli cauzione o malleveria.81
Art. 623 Restituzione di cose sequestrate presso un terzo
1. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non puo' essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia stato invitato ad esporre le sue ragioni.
Art. 624 Ordine di restituzione
1. La restituzione delle cose sequestrate e' ordinata, durante l'istruzione formale, anche d'ufficio dal giudice che ad essa procede; durante l'istruzione sommaria, dal pubblico ministero, e successivamente dal giudice che deve procedere o che procede al giudizio. Divenuta irrevocabile la sentenza, provvede il giudice competente per l'esecuzione.
2. Il giudice o il pubblico ministero, se sorge controversia circa la proprieta' delle cose, ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado.
3. I provvedimenti del giudice penale preveduti dalle disposizioni precedenti, quando non sono dati con la sentenza che chiude l'istruzione o il giudizio, sono emessi con ordinanza in camera di consiglio, sentite le parti, se compaiono. Il pubblico ministero provvede nello stesso modo con decreto.
Art. 625 Provvedimenti in caso di mancata prova del diritto alla restituzione
1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, se nessuno ha provato di avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate e non e' in corso il giudizio civile per la risoluzione della relativa controversia ovvero se nessuno ha chiesto la restituzione, il giudice pronuncia ordinanza con cui dispone che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualita', nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi senz'altro a cura del cancelliere; ma, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichita' o di arte, ne e' invece ordinata la consegna al Ministero della giustizia.
2. Il termine predetto puo' essere abbreviato e la vendita puo' effettuarsi anche immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possano essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
3. La somma ricavata dalla vendita e' versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo seguente, sono dopo due anni devoluti alla Cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.
4. Nei casi in cui il sequestro e' mantenuto a garanzia di obbligazioni pecuniarie, si applicano le disposizioni concernenti l'esecuzione sui mobili sottoposti a sequestro per garanzia degli interessi patrimoniali.
Art. 626 Spese relative al sequestro penale
1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di ricupero a preferenza di ogni altro creditore sulla somma e sui valori indicati nell'articolo precedente.
Capo IV. Dell'esecuzione di sanzioni disciplinari pecuniarie
Art. 627 Esecutorieta' e riscossione delle sanzioni disciplinari pecuniarie
1. Le condanne al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende, pronunciate in applicazione delle sanzioni disciplinari di questo codice, diventano esecutive immediatamente o appena trascorso il tempo entro il quale la legge consente che la condanna possa essere impugnata o revocata.
2. L'esecuzione si fa quando e' possibile mediante ritenute sulle cauzioni, sugli stipendi o su altri emolumenti o indennita' e negli altri casi con le norme stabilite per la riscossione delle spese processuali, osservata la disposizione dell'articolo 614.
Titolo quarto. Degli incidenti di esecuzione
Art. 628 Giudice degli incidenti
1. Il giudice che ha deliberato un provvedimento e' competente a giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il pubblico ministero presso il predetto giudice o il pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice o un altro pretore. Qualora il detto giudice non si trovi nel territorio dello Stato, provvede la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.
2. L'incidente e' proposto con richiesta del pubblico ministero o con istanza dell'interessato. Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio.
3. Per gli incidenti relativi alla esecuzione di sentenze della corte di assise si procede ai termini del secondo capoverso dell'art. 153.
Art. 629 Regolamento della competenza per l'esecuzione di sentenze di condanna o di proscioglimento
1. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado d'appello, la competenza per gli incidenti di esecuzione spetta al giudice di secondo grado, salvo che la sentenza impugnata sia stata confermata o riformata soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, nei quali casi la competenza spetta al giudice di primo grado.
2. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, la competenza per gli incidenti di esecuzione appartiene al giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro sentenza inappellabile, e al giudice indicato nella prima parte di questo articolo, negli altri casi.
Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio.
Art. 630 Procedimento per gli incidenti di esecuzione
1. In seguito alla richiesta del pubblico ministero o all'istanza dell'interessato, il presidente o il pretore nomina un difensore d'ufficio all'interessato ammesso al patrocinio gratuito; fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero anche quando l'incidente e' stato proposto a sua richiesta.
Lo stesso avviso nel medesimo termine deve essere notificato al privato che ha proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse.50
2. Il pubblico ministero presso il tribunale o la corte presenta requisitorie scritte. I privati i quali ne fanno domanda, se compaiono, sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice, sono previamente uditi a loro domanda dal giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato; essi o il difensore hanno anche facolta' di presentare memorie, senza che per cio' possa essere ritardata la decisione.113
3. L'inosservanza delle disposizioni precedenti e' causa di nullita'.
4. Il giudice, prima di deliberare sull'incidente di esecuzione, puo' chiedere alle Autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
5. Si osservano quando occorre le disposizioni concernenti l'istruzione formale.
Art. 631 Impugnabilita' della decisione
1. L'ordinanza con cui il giudice decide sull'incidente d'esecuzione e' notificata per estratto nel termine di otto giorni agli interessati ai quali e' stato notificato l'avviso indicato nell'articolo precedente, ed e' comunicata nello stesso termine al pubblico ministero.
2. Contro l'ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione dal pubblico ministero e dai predetti interessati.
3. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza; tuttavia il giudice che ha emesso l'ordinanza puo' con decreto sospenderne l'esecuzione.
Art. 632 Incidenti di esecuzione civile in materia penale
1. Quando nell'esecuzione civile in materia penale sorge controversia, si osservano le disposizioni degli articoli precedenti se non e' diversamente stabilito.
Titolo quinto. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza
Capo I. Degli atti di esecuzione in generale
Art. 633 Atti iniziali
1. La sentenza di condanna o di proscioglimento e gli altri provvedimenti, che dispongono una misura di sicurezza provvisoria o definitiva, sono comunicati in copia, dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione, all'Autorita' di pubblica sicurezza.
2. Quando ne e' il caso, il pubblico ministero o il pretore emette ordine di consegna del condannato o del prosciolto alla predetta Autorita'.
3. Questa quando occorre procede all'arresto o provvede all'internamento della persona da sottoporre a misura di sicurezza.131
Art. 634 Misure di sicurezza promosse dal procuratore del Re
1. Quando il procuratore del Re anche di sua iniziativa ritiene di dover promuovere l'applicazione di una misura di sicurezza, ne fa richiesta scritta al giudice di sorveglianza, emettendo se occorre ordine provvisorio di consegna all'Autorita' di pubblica sicurezza.
2. Tale ordine puo' essere mantenuto fino a che non si e' definitivamente deliberato sull'applicazione della misura di sicurezza.
3. Quando una misura di sicurezza puo' essere applicata successivamente ad una sentenza di condanna a norma del capoverso dell'articolo 205 del codice penale, l'Autorita' di pubblica sicurezza, se ritiene la persona condannata socialmente pericolosa, ne fa rapporto al procuratore del Re del luogo indicato nell'articolo 635, allegando la dimostrazione dei fatti e delle circostanze che provano tale sua qualita'.
4. Il rapporto puo' anche essere richiesto dal procuratore del Re.131
Art. 635 Competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza
1. I provvedimenti con i quali, fuori dell'istruzione o del giudizio, si applicano, si modificano, si sostituiscono o si revocano le misure di sicurezza e quelli relativi all'accertamento dell'identita' personale ai fini delle dette misure sono di competenza del giudice di sorveglianza del luogo in cui si trova la persona da sottoporre o sottoposta a misura di sicurezza, quando la legge non stabilisce la competenza di un altro giudice.
2. Se e' ignoto il luogo in cui la persona si trova, e' competente il giudice di sorveglianza del luogo nel quale fu pronunciata la sentenza di condanna o di proscioglimento, e nel caso di piu' sentenze di condanna o di proscioglimento e' competente il giudice di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata l'ultima sentenza.
3. Allo stesso giudice spetta la competenza per decidere circa le controversie concernenti l'attribuzione o la liquidazione delle spese per il mantenimento della persona sottoposta a misura di sicurezza, salva l'applicazione delle disposizioni speciali sul ricupero delle spese di spedalita'.131
Art. 636 Intervento della persona interessata
1. Prima di provvedere, il giudice invita la persona che deve essere sottoposta o che e' gia' sottoposta a misure di sicurezza, a fare le dichiarazioni che ritiene opportune nel suo interesse.
2. Tali dichiarazioni sono ricevute nel processo verbale, che e' comunicato al pubblico ministero se questi non e' stato presente.
3. Quando si tratta d'infermi di mente, l'invito e' diretto al tutore o curatore, e in mancanza di costoro al coniuge, a un ascendente o a un discendente, che non siano in conflitto di interessi con l'infermo di mente.
4. Per i minori degli anni diciotto l'invito e' diretto, oltre che al minore, alla persona che su di lui esercita la patria potesta' o l'autorita' tutoria.
5. Se non sono presentate dichiarazioni nel termine stabilito dal giudice, questi provvede senz'altro a norma degli articoli seguenti.36131
Art. 637 Investigazioni del giudice di sorveglianza
1. Il giudice di sorveglianza ha facolta' di disporre gli opportuni accertamenti anche per mezzo dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
Per gli atti da compiere fuori del Comune in cui risiede egli puo' delegare il pretore del luogo; per quelli da compiere nella circoscrizione di altro tribunale richiede il giudice di sorveglianza o il pretore del luogo.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il giudice o il pretore da lui delegato puo' richiedere direttamente l'intervento della forza pubblica. In tutti gli atti ai quali procede, egli puo' farsi assistere dal cancelliere ovvero da un ufficiale di pubblica sicurezza o da un funzionario degli istituti di prevenzione e di pena.36131