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Sez. 3, Sentenza n. 2737 del 27/10/1998 Cc. (dep. 30/11/1998) Rv. 212170 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Disciplina generale delle impugnazioni - Concorre con quella di cui all'art. 461 c.p.p.
Stato
decisa il 1998-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212170-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'opposizione a decreto penale di condanna costituisce un mezzo ordinario di impugnazione, e ad essa deve ritenersi applicabile la disciplina generale delle impugnazioni. Pertanto le cause di inammissibilità espressamente previste dall'art. 461, comma quarto, cod.proc.pen. non sono esaustive e concorrono con quelle prevedute dall'art. 591 cod.proc.pen. per le impugnazioni in generale. (Nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile l'opposizione indirizzata alla procura della repubblica presso la pretura osservando che la segreteria di tale ufficio è distinta dalla cancelleria del giudice presso cui essa è costituita).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)