Sez. 2, Sentenza n. 9291 del 05/08/1992 (Rv. 478445 - 01)
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Deliberazioni - Convocazione | Termine di convocazione dell'assemblea della comunione - Congruità - Valutazione da parte del giudice - Applicazione analogica dell'art. 66 terzo comma disp. att. cod. civ. in tema di condominio di edifici - Esclusione.
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Deliberazioni - Convocazione
L'art. 66 terzo comma disp. att. cod. civ. dettato in tema di condominio di edifici, il quale fissa in 5 giorni il termine minimo per la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ai partecipanti, non è applicabile analogicamente alla convocazione dell'assemblea della comunione, che è disciplinata dall'art. 1105 cod. civ. il quale non prevede un termine di convocazione, e, quindi, demanda al giudice la valutazione della congruità del termine in concreto concesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)