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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16317 del 30/07/2020 (Rv. 658744 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di competenza del giudice di pace - Decisione secondo equità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658744-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della l. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113, comma 2, c.p.c. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l'art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)