Sez. 1, Ordinanza n. 3000 del 06/02/2025 (Rv. 673949-01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Trasmissioni televisive - Lesione del diritto d'autore - Risarcimento del danno - Competenza per territorio - Criterio - Luogo della trasmissione - Sussistenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale mediante trasmissioni televisive, la competenza per territorio, in riferimento al forum commissi delicti di cui all'art. 20 c.p.c., non si identifica con il luogo di residenza della persona lesa, ma con il luogo della prima diffusione della trasmissione, poiché, diversamente dalla violazione dei diritti della personalità, nei quali il danno si produce dove vive
ed opera il danneggiato, la violazione del diritto d'autore si verifica nel luogo in cui, per la prima volta, l'azione o omissione illecita ha leso il patrimonio altrui.
Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)