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Sez. 1, Sentenza n. 11308 del 10/11/1998 (Rv. 520557 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio amministrativo sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto della sanzione - Pendenza - Sospensione del giudizio pretorile - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520557-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il pretore adito in via ordinaria può sospendere il giudizio in pendenza dell'eventuale giudizio amministrativo, proposto dall'opponente per l'annullamento dell'atto (o del diniego dell'atto) amministrativo sulla cui base la sanzione si fondi, ove risulti accertato un rapporto di indefettibile pregiudizialità tra i due giudizi. (Nell'affermare il suindicato principio di diritto, la S.C. ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio amministrativo pendente per l'annullamento del diniego di un'autorizzazione all'escavazione richiesta da una società mineraria ed il giudizio di opposizione instaurato da quest'ultima dinanzi al pretore con riferimento all'ordinanza ingiunzione fondata sulla violazione del divieto di compiere attività estrattiva in difetto di autorizzazione. La Corte ha, difatti, osservato che la mancata emissione di un'autorizzazione - atto funzionale alla rimozione di un limite non assoluto imposto dalla legge all'attività dei privati - rende "ipso facto" illecita l'attività privata non autorizzata, con conseguente irrilevanza dell'eventuale pronuncia retroattiva di annullamento del diniego di autorizzazione, persistendo, comunque, il carattere illecito dell'attività compiuta fino all'eventuale emissione dell'atto autorizzativo, che potrebbe anche essere negato per motivi diversi da quelli censurati dal giudice amministrativo, ed al quale non potrebbe mai attribuirsi la stessa decorrenza dell'atto annullato - retroattività, cioè, alla data del diniego - ma soltanto una decorrenza successiva alla pronuncia di annullamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 865

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)