Sez. 4, Sentenza n. 989 del 01/04/1966 Ud. (dep. 22/06/1966) Rv. 101826 - 01
PREVENZIONE INFORTUNI - LAVORO NELLE COSTRUZIONI - CAUTELE PRESCRITTE - OBBLIGO DI RIGIDA OSSERVANZA - OBBLIGHI GENERICI.*
PREVENZIONE INFORTUNI - LAVORO NELLE COSTRUZIONI - CAUTELE PRESCRITTE - OBBLIGO DI RIGIDA OSSERVANZA - OBBLIGHI GENERICI.*
Ai fini di evitare infortuni nelle costruzioni l'imprenditore non ha alcuna discrezionalita nelle valutazioni delle opportunita di applicazione delle norme prescritte ne puo a queste sostituire misure ritenute altrettanto idonee. Egli e, comunque, tenuto alla osservanza delle regole elementari di prudenza e diligenza oltre che delle norme appositamente applicabili.*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)