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Sez. 1, Sentenza n. 1745 del 06/07/1966 (Rv. 323404 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE O ECCEZIONI RESPINTE O ASSORBITE - NECESSITA DELLO APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - PROSPETTAZIONE NELLA COMPARSA DI RISPOSTA O NELLE ULTERIORI DIFESE DELLA FASE ISTRUTTORIA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323404-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE O ECCEZIONI RESPINTE O ASSORBITE - NECESSITA DELLO APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - PROSPETTAZIONE NELLA COMPARSA DI RISPOSTA O NELLE ULTERIORI DIFESE DELLA FASE ISTRUTTORIA - SUFFICIENZA.*

La parte vittoriosa nel merito in primo grado non e tenuta a riproporre con appello incidentale le domande o le eccezioni respinte o ritenute assorbite, ma puo riproporre le domande od eccezioni stesse in appello, ai sensi dell'art 346 cod proc civ, mediante semplice prospettazione nella comparsa di risposta e nelle ulteriori difese della fase istruttoria di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)