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Sez. 3, Sentenza n. 20927 del 04/03/2009 Ud. (dep. 19/05/2009) Rv. 244075 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Atti sessuali commessi "ioci causa" - Loro qualificazione giuridica come violenza privata - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244075-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

L'intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto - per tale intendendosi la costrizione al denudamento e al toccamento e palpeggiamento - anche se avvenuta "ioci causa" o con finalità di irrisione della vittima, travalica il mero atto di violenza privata e si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell'art. 609 bis cod. pen.. (Fattispecie nella quale le vittime, minori di età, dopo essere state forzatamente denudate, erano state costrette a subire palpeggiamenti e toccamenti delle parti intime suscitando lo scherno e la derisione degli astanti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)